Regime forfettario e Flat Tax nell’Assistenza Primaria

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Regime forfettario e Flat Tax nell’Assistenza Primaria

La Legge di Bilancio 2019 ha apportato diverse modifiche al regime forfettario introdotto dalla Legge n.190/2014. In particolare l’innalzamento dei precedenti limiti di adesione al suddetto regime agevolato potrà consentire a numerosi Colleghi di poterne già disporre per l’anno in corso ai fini della determinazione della propria posizione fiscale. Come di norma, la definizione accreditata dei vari aspetti applicativi del nuovo regime ha richiesto quasi quattro mesi di attesa (la pubblicazione della Circolare 9E, esplicativa dell’Agenzia delle Entrate, è avvenuta il 10 Aprile u.s.) ed, in conseguenza, la Commissione Fisco ha dovuto non solo attendere tali indicazioni ufficiali per la produzione di un documento esplicativo, ma anche la definizione di alcuni quesiti e controversie peculiari per la posizione del Medico di Medicina Generale e di Continuità Assistenziale presso la stessa Agenzia delle Entrate. Ciò al fine di poter porre delle indicazioni assolutamente certificate ed esaustive ai vari interrogativi che l’adesione al nuovo regime comporta e, nello specifico, alle problematiche indotte dalle particolari situazioni, spesso di evidente complessità, che caratterizzano i rapporti professionali del Medico rispetto alla Pubblica Amministrazione. E’ inoltre da considerare che la stessa normativa ha previsto l’entrata a regime, dal 1° gennaio 2020 e salvo future rettifiche, di un ulteriore regime agevolato di applicazione sul reddito di un’unica imposta, in sostituzione di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionali e comunali, Irap), e di semplificazioni ai fini Iva e ai fini contabili, la cosiddetta Flat Tax, la cui estensione dei limiti di reddito di accesso potrà consentire l’adesione ad un ulteriore numero di Colleghi. Per garantire comunque una specifica formazione sull’argomento a tutti i Colleghi e quindi la possibilità di una valutazione efficace di una eventuale adesione ai regimi agevolati, la Commissione ha provveduto a disporre una “position paper” riassuntiva della situazione attuale ed in particolare dedicata alle peculiarità della nostra professione. Nel restare a disposizione dei Colleghi per ulteriori informazioni e chiarimenti sulla complessa materia, si auspica che la documentazione allegata possa consentire una valutazione esaustiva di tali innovativi regimi fiscali e delle relative caratteristiche. Dott. Stefano Rigo Presidente Commissione Fisco

 

FIMMG Position Paper della Commissione Fisco FIMMG

IL NUOVO REGIME FORFETTARIO (dal 01.01.2019) Il regime forfettario è l’unico regime, attualmente in vigore, che permette di gestire la propria partita IVA individuale con alcune agevolazioni rispetto al regime ordinario. Il regime forfettario è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014). Nel 2015 il Regime forfettario prevedeva dei limiti di ricavi che andavano dai 15.000 ai 40.000 euro, a seconda delle diverse tipologie di attività, di conseguenza erano pochi i soggetti che potevano rientrare in questo particolare Regime fiscale. Oltre ai limiti di ricavi, i contribuenti dovevano anche verificare di rispettare gli altri limiti previsti dalla Legge di Stabilità. La Legge di Stabilità del 2015, infatti, escludeva dal Regime forfettario i soggetti che:

• Avevano sostenuto spese per collaboratori o per lavoratori dipendenti superiori ai 5.000 euro lordi;

• Avevano superato i 20.000 euro di costi lordi per ammortamento di beni strumentali.

La Legge di Stabilità del 2016 (Legge 208/2015) ha incrementato le soglie di ricavi: queste sono state fissate da un minimo di 25.000 euro fino a un massimo di 50.000 euro, in base alla tipologia di attività. Anche le cause di esclusione dal Regime Forfettario sono state aggiornate: a quelle già previste nel 2015 si è aggiunta la preclusione dal Regime Forfettario a chi, nell’anno precedente, aveva percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro. Le ultime variazioni sono entrate in vigore il 1° Gennaio 2019, a seguito della Legge di Bilancio del 30/12/2018 nr.145, con ulteriore ampliamento dei criteri di accesso e semplificazioni fiscali semplificazioni. Infatti non è più previsto un limite per ogni categoria economica, ma la soglia è divenuta unica per tutti i soggetti, ed ammonta a 65.000 euro (ragguagliati eventualmente ad anno).

Verifica del diritto

La verifica della predetta condizione per poter determinare il reddito secondo i criteri forfetari deve essere effettuata con riferimento all’anno precedente. Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, ai fini del computo del suddetto limite, si assume la somma dei ricavi e compensi derivanti dalle attività esercitate. Così, ad esempio, nel caso in cui una persona fisica eserciti contestualmente una attività di lavoro autonomo ed una attività d’impresa, per l’accesso al regime forfetario si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.

Calcolo del reddito imponibile

Nel regime forfettario, ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi/compensi, ottenuti secondo le indicazioni precedenti, un coefficiente di redditività, differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. Tale coefficiente di redditività è finalizzato ad una deducibilità predefinita dei fattori di produzione utilizzati per la generazione del reddito stesso. Nel caso dei Medici di Medicina Generale MMG, il coefficiente è pari al 78% (legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 112). Una volta determinato in tal modo il reddito imponibile, si scomputano da esso i contributi previdenziali versati in base alla legge, che nel caso dei MMG si riferiscono generalmente all’ENPAM.

Applicazione dell’imposta

Sul reddito imponibile così determinato (somma dei ricavi/compensi, dedotta del 22% e dei contributi previdenziali) si applica l’imposta sostitutiva, per l’appunto sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP. L’aliquota base dell’imposta sostitutiva è del 15 per cento.

Nuovi contribuenti

I contribuenti che avviano una nuova attività (apertura di una nuova partita IVA avente ad oggetto nuove attività) applicano l’aliquota del 5 per cento per l’anno stesso e per i successivi quattro (cinque anni in tutto).

Doppia posizione reddituale: dipendente e libero professionista

Nel caso il professionista venga a trovarsi in una duplice posizione reddituale, ovvero percepisca redditi sia da un contratto di dipendenza che da un’attività libero professionale, può comunque fruire del regime agevolato per la quota parte di reddito che rientri nei presupposti normativi

IVA nel regime forfettario

I contribuenti che applicano il regime forfettario sono esonerati dall’applicazione dell’IVA sulle fatture emesse e dai relativi versamenti e adempimenti periodici (trasmissione Modello IVA in primis).

Ritenute d’acconto

• Compensi percepiti – I ricavi ed i compensi percepiti dai soggetti che applicano il regime in oggetto non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta: così, ad esempio, i compensi erogati dalle ULSS e quelli relativi a prestazioni libero professionali rese dal MMG a terzi (sostituti d’imposta) non subiscono alcuna ritenuta alla fonte. Resta inteso che è compito (ed interesse) del contribuente comunicare al sostituto d’imposta (nel caso del MMG alla ULSS di appartenenza o ad altro cliente prima della fatturazione) la propria appartenenza al regime agevolato, per evitare l’applicazione della ritenuta d’acconto sui propri emolumenti.

• Compensi corrisposti –  Con l’art. 5 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 – c.d. Decreto crescita – è stato disposto che i contribuenti in regime forfettario devono effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad es.: segretarie e/o infermiere in dipendenza) nei modi e tempi previsti. L’applicazione della ritenuta alla fonte, però, concerne unicamente i redditi riconducibili nelle anzidette categorie di redditi di lavoro dipendente e assimilati. Nell’ipotesi invece di corresponsione di redditi appartenenti ad altre categorie reddituali – per es. redditi di lavoro autonomo o redditi diversi (quali ad es.: i compensi al medico sostituto) – il contribuente in regime forfettario non applicherà alcuna ritenuta alla fonte, fatta salva l’indicazione, nella Dichiarazione dei redditi, del codice fiscale del percettore e l’ammontare dei redditi stessi.

Tenuta dei registri

Il contribuente che aderisce al regime forfettario non deve più provvedere alla tenuta dei registri obbligatori (degli incassi, degli acquisti, dei beni ammortizzabili) e alle rispettive registrazioni. E’ prevista solo la numerazione progressiva e la tenuta delle fatture emesse.

Comunicazioni periodiche

Il contribuente che aderisca al regime forfettario non deve più provvedere alla trasmissione di alcuna comunicazione periodica ma alla sola dichiarazione dei redditi annuale.

Dichiarazione dei redditi

Il contribuente che aderisca al regime forfettario deve presentare la dichiarazione dei redditi (modello UNICO) nei tempi e modi previsti.

Versamento del tributo

Il tributo calcolato deve essere versato entro i termini prefissati dall’Agenzia delle Entrate.

 

Cause ostative all’adesione al regime forfettario

Attività di lavoro dipendente

Le recenti modifiche al regime forfettario hanno eliminato le altre condizioni che negavano l’accesso all’agevolazione. Così, ad esempio, è stato abrogato il limite di spesa riferita a lavoratori dipendenti o collaboratori, in precedenza pari a 5.000 euro, che in passato impediva l’accesso al regime forfetario. Allo stesso tempo è stato abrogato il limite di spesa, pari a 20.000, per beni strumentali. A far data dal 1° gennaio 2019, dunque, i titolari di redditi da lavoro dipendente sono pertanto liberi di aprire una partita IVA e beneficiare del regime forfettario senza più dover fare i conti con il vecchio limite dei 30.000 euro, pur sempre nel rispetto dei 65.000€/anno di introiti complessivi. Per evitare che la convenienza del nuovo regime forfettario porti all’aumento del fenomeno delle false partite IVA che nascondono rapporti di lavoro dipendente, la Legge di Bilancio 2019 ha introdotto un nuovo criterio. Nello specifico è stabilito che non possono fruire di tale regime agevolato i titolari di partita IVA che esercitano la loro attività prevalentemente:

• nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro;

• nei confronti dei datori di lavori con i quali erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta;

• nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Possesso di partecipazioni societarie

Sono state modificate alcune condizioni ostative quali quella relativa al possesso di partecipazioni in società. Infatti una delle cause ostative riguarda il possesso di partecipazioni in soggetti di cui all’art. 5 del TUIR (principalmente: società di persone, società semplici e associazioni professionali) Nella circolare 10 Aprile 2019, n. 9/E – pag. 15 – l’Agenzia delle entrate ha precisato che . “… la causa ostativa prevista alla lettera d) del comma 57 può essere esaminata suddividendola in due parti: In primo luogo, la stessa impedisce l’applicazione del regime forfettario agli esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR”. In sostanza, per l’Amministrazione finanziaria, la partecipazione ad una società di persone, associazioni o imprese familiari, ovvero senza personalità giuridica, impedisce, sic et simpliciter, al professionista la fruizione del regime agevolato a prescindere dall’attività esercitata dalla società o associazione. La partecipazione in società semplici è comunque ammessa a condizione che le stesse non producano redditi di lavoro autonomo o, in fatto, d’impresa (quali ad es. associazione semplice tra MMG per la ripartizione dei fattori di produzione, che non producano reddito). Il discorso cambia radicalmente per i casi in cui il professionista controlli, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione. In tali casi – e solo in tali casi – la fruizione del regime agevolativo è negata a condizione (ulteriore) che le predette società esercitino attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dai professionisti. Dunque, affinché si configuri la causa ostativa non è sufficiente il mero possesso di una quota di partecipazione in una S.r.l. o in una associazioni in partecipazione, ma è necessario che:

1. il contribuente controlli direttamente o indirettamente la società partecipata.

2. la società eserciti un’attività a lui riconducibile direttamente o indirettamente.

Le due condizioni dovranno però verificarsi congiuntamente. Ad esempio se il contribuente possiede una quota di maggioranza della società, ma l’attività esercitata è completamente diversa, la causa ostativa non sarà applicabile. Allo stesso modo se l’attività esercitata dalla società sarà la medesima di quella esercitata dal contribuente, ma manca la condizione del controllo, la causa ostativa non sarà applicabile ancora una volta. Tali condizioni hanno la finalità di impedire ai contribuenti di accedere al predetto regime pur in mancanza delle condizioni sostanziali previste dalla legge. Ad esempio si intende impedire che il contribuente, prossimo a superare l’ammontare dei ricavi e di compensi pari a 65.000 euro, “trasferisca” la fatturazione delle successive operazioni poste in essere o ancora da eseguire, su una società a responsabilità limitata da lui controllata in modo da non superare il predetto limite e continuare a permanere nel regime forfetario. In ragione delle suesposte considerazioni, si rileva che nell’ipotesi in cui si perfezioni, nel corso del periodo d’imposta 2019, un’operazione di trasformazione societaria – da una società di persone ad una società di capitali – l’eventuale carenza dell’ulteriore requisito del controllo societario, diretto o indiretto, impedirebbe l’applicazione della c.d. causa ostativa, consentendo quindi al contribuente l’adesione al regime agevolato.

MMG e forme associative per la conduzione dei servizi delle forme organizzate sanitarie

Le istruzioni diramate dall’Agenzia delle Entrate sul tema, inducono a ritenere che le forme associative utilizzate dai MMG per la conduzione di servizi delle forme organizzate ACN, trattandosi di entità non deputate all’ erogazione dei servizi sanitari ovvero alle attività riconducibili a quelle svolte dai MMG soci, per l’ipotesi in cui siano costituite secondo la forma di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione non configurino alcuna causa ostativa e, conseguentemente, nulla osta ai MMG partecipanti, nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla norma, di fruire del regime agevolato.

Cause ostative e nuove attività

In riferimento alla riduzione dell’aliquota al 5% per le nuove attività e quindi per i colleghi che intraprendano la professione, il comma 65 è rimasto sostanzialmente invariato e così prevede: “Al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, l’aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che: a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare; b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni; c) qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di cui al comma 54”. Si tratta di “clausole antielusive” finalizzate ad impedire che il contribuente attribuisca all’attività avviata il requisito della “novità” quando in effetti il nuovo avvio sarebbe solo formale, avendo in passato, lo stesso contribuente, esercitato un’attività analoga o simile a quella formalmente nuova.

 

Il regime fiscale del doppio incarico di MMG e MCA

Dopo aver ripercorso i tratti salienti dell’applicazione del regime forfettario 2018, nonché in considerazione anche dei presupposti operativi della flat tax dal 2019, cosi come ad oggi delineati, con il presente documento la Commissione Fisco della FIMMG, intende approfondire una tematica nei confronti della quale la Categoria ha sin qui dimostrato molto interesse. Ci si riferisce al regime fiscale applicabile nel caso di doppio incarico di MMG e MCA. Rispetto a tale casistica, l’Agenzia delle Entrate, con Interpello 23 aprile 2019, n. 116, ha precisato che: “… qualora fino allo scadere del periodo di sorveglianza il duplice rapporto di lavoro autonomo (autonomo e dipendente) permanga senza subire alcuna modifica sostanziale, non potrà applicarsi la causa ostativa …, con conseguente applicazione del regime forfettario. Viceversa, qualora il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) dovesse subire durante il periodo di sorveglianza modifiche sostanziali volte a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo per poter usufruire sulla maggiore quota di redditi di lavoro autonomo del regime forfettario, si applicherà la causa ostativa in esame che comporterà la fuoriuscita dal regime forfetario nel periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica il mutamento sostanziale”. In altri termini l’attività il cui inquadramento contrattuale venga modificato, non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente (nel caso: attività di CA, in dipendenza, trasformata in attività libero professionale), per evitare appunto ipotesi di artificiose trasformazioni di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo. Nel caso pertanto di doppio incarico con inquadramento retributivo differenziato, il MMG può aderire al regime agevolato per quanto concerne il rapporto di lavoro autonomo (attività di Medicina Generale), sempreché rientri nei limiti di fatturato sopra descritti. Mentre l’incarico di MCA, qualora classificato come lavoro dipendente, potrà seguire le regole ordinarie della corrispondente categoria reddituale.

 

FLAT TAX (dal 01.01.2020)

L’art. 1 comma 17 della legge 145/2018 ha introdotto dal 2020 (salvo future rettifiche) il nuovo regime basato sulla c.d. flat tax, prevedendo un’imposta forfetaria del 20 per cento riservata alle persone fisiche, esercenti attività di impresa, o arti o professioni, che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra i 65.001 e 100.000 euro (ragguagliati eventualmente ad anno). Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, ai fini del computo del suddetto limite, si assume la somma dei ricavi e compensi derivanti dalle attività esercitate.

Calcolo del reddito imponibile

Le modalità di determinazione del reddito imponibile non sono omogenee tra regime forfettario e regime basato sulla flat tax. Infatti, se nel regime forfettario esso viene individuato attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività, variabile a seconda della tipologia di attività esercitata, al valore dei ricavi/compensi realizzati, il modello flat tax prevede che il reddito imponibile venga definito secondo le regole ordinarie, ovvero come risultato della sottrazione tra i ricavi/compensi imponibili realizzati nell’anno e i costi/spese deducibili sostenuti per l’esercizio dell’attività.

Applicazione dell’imposta

Sul reddito imponibile così determinato si applica l’imposta sostitutiva del 20 per cento, per l’appunto sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP.

IVA nel regime FLAT TAX

I contribuenti che applicano il regime basato sulla c.d. flat tax sono inoltre esonerati dall’applicazione dell’IVA e dai relativi adempimenti (trasmissione Modello IVA in primis).

Ritenute d’acconto

• Compensi percepiti I ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano il regime FLAT TAX non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta ovvero sui compensi loro versati da committenti (ad es.: compensi da parte della ULSS o prestazioni libero professionali rese dal MMG a terzi).

• Compensi corrisposti Con l’art. 5 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 – c.d. Decreto crescita – è stato disposto che i contribuenti che in flat tax devono effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973 (ad es. : segretarie e/o infermiere in dipendenza) L’applicazione della ritenuta alla fonte, però, concerne unicamente i redditi riconducibili nelle anzidette categorie di redditi di lavoro dipendente e assimilati. Nell’ipotesi invece di corresponsione di redditi appartenenti ad altre categorie reddituali – per es. redditi di lavoro autonomo o redditi diversi quali ad es. i compensi al medico sostituto – il contribuente in regime forfettario non applicherà alcuna ritenuta alla fonte, fatta salva l’indicazione, nella Dichiarazione dei redditi, del codice fiscale del percettore e l’ammontare dei redditi stessi.

Comunicazioni periodiche

Il contribuente che aderisca al regime forfettario non dovrà più provvedere alla trasmissione di alcuna comunicazione periodica ma alla sola dichiarazione dei redditi annuale.

Dichiarazione dei redditi

Il contribuente che aderisca al regime forfettario dovrà presentare la dichiarazione dei redditi (modello UNICO) nei tempi e modi previsti.

Versamento del tributo

Il tributo calcolato dovrà essere versato entro i termini prefissati dall’Agenzia delle Entrate.

Cause ostative

In merito alle cause ostative all’applicazione del regime basato sulla c.d. flat tax, l’art. 1 comma 19 della legge 145/2018 prevede: 19. Non possono applicare l’imposta sostitutiva di cui al comma 17: a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito; b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito da essi complessivamente prodotto; c) i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività’ economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni; e) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

 

Commissione Fisco FIMMG