Niente Irap per il medico che usa la normale dotazione strumentale e organizzativa

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Non è soggetto a Irap il medico in convenzione con il Servizio sanitario nazionale che usa la normale dotazione strumentale e organizzativa prevista dalla convenzione con l’Asl, anche in considerazione del fatto che l’ammontare dei compensi dipende dal numero dei pazienti assistiti e non dai mezzi a disposizione del professionista. Questa la motivazione alla base della decisione della Commissione tributaria regionale del Veneto (777/29/2015) che si allinea dunque alla giurisprudenza prevalente della Cassazione.

L’autonomia organizzativa oggetto di giudizio era quella di un medico di famiglia che solo marginalmente svolgeva l’attività di odontoiatra, senza avvalersi di dipendenti, situazione che ha facilitato la decisione dei giudici. Infatti, qualora sia presente una segretaria addetta alla “gestione” degli appuntamenti o una infermiera, l’esito del contenzioso è molto meno scontato.

L’assoggettamento a Irap dell’attività svolta nell’ambito della medicina di gruppo è stata sottoposta al possibile vaglio delle Sezioni unite dall’ordinanza 6330/2015, data la peculiarità di questa modalità organizzativa (sempre più frequente), che consente a più professionisti «di sviluppare e migliorare le potenzialità assistenziali di ciascuno di essi». A ogni modo, la disponibilità dello studio non dovrebbe costituire elemento rilevante (circolare 28/E/2010), anche nel caso in cui si ricevano i pazienti in due locali distanti tra loro (Cassazione 2967/2014).

Fonte: IL SOLE 24 ORE