Statuto

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FIMMG – FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE

(Sindacato e Associazione Professionale Nazionale dei Medici di Medicina Generale)

COSTITUZIONE

Articolo 1 Definizione

1. La Federazione Italiana Medici di Medicina Generale – FIMMG – è l’organizzazione sindacale e l’associazione professionale nazionale dei Medici di medicina generale di assistenza primaria, dei medici comunque convenzionati e dipendenti operanti nel territorio, in ambito extraospedaliero, e di tutti i medici del sistema integrato dell’emergenza sanitaria.

2. La FIMMG è articolata in Federazioni Regionali, Sezioni Provinciali, Sottosezioni di ASL, Settori ed eventualmente, Unità distrettuali.

3. FIMMG – Federazione Italiana Medici di Medicina Generale – Sindacato e Associazione Professionale Nazionale dei Medici di Medicina Generale – è la denominazione aggiornata del Sindacato, della precedente denominazione FIMM – Federazione Italiana Medici Mutualisti -, per adeguamento all’entrata in vigore della Legge di Riforma Sanitaria nº 833 del 23-12-1978, dopo le modifiche statutarie approvate dal 29º Congresso Nazionale Straordinario del 9-11 novembre 1979 a Roma e dopo le successive modifiche statutarie approvate dal 53° Congresso Nazionale del 3-7 ottobre 2001 a Villasimius (CA), 55° Congresso Nazionale 6-9 novembre 2003 a Salsomaggiore, 56° Congresso Nazionale 7-10 ottobre 2004 a Villasimius.

PRIMA PARTE
TITOLO I
Principi costitutivi
Struttura organizzativa

Articolo 2 Principi Costitutivi

1. La FIMMG ha carattere di Sindacato e di Associazione professionale liberi, autonomi ed apartitici e si propone: la tutela degli interessi professionali, morali, giuridici, economici, previdenziali ed assistenziali dei Medici convenzionati e dipendenti operanti nel territorio; la stipula di convenzioni, accordi o contratti – e la cura della loro applicazione – con il SSN e/o con altri Enti Istituzioni o Associazioni che eroghino in forme organizzate l’assistenza sanitaria di Medicina Generale; la promozione di tutte le forme di unità di azione e di collaborazione con le organizzazioni sindacali e professionali delle categorie mediche; il dialogo ed il confronto con le parti politiche e sociali anche ai fini del rafforzamento condiviso del modello di SSN e del miglioramento della organizzazione sanitaria in Italia, della promozione della vita e della sua qualità, dell’educazione sanitaria e dell’immagine della categoria; l’appoggio, la promozione e la realizzazione delle iniziative mirate alla qualificazione, formazione continua e specifica ed aggiornamento professionale dei Medici di Medicina Generale e di altri soggetti dell’area sanitaria e sociale ed alla ricerca e sperimentazione in medicina generale; la rappresentanza contrattuale della categoria, in veste di datore di lavoro, nei confronti dei dipendenti degli studi medici; la informazione della categoria anche attraverso l’attività di editrice degli organi di stampa periodici ufficiali della Federazione stessa, dei quali potranno essere pubblicati supplementi a seconda delle esigenze; l’assistenza e il patrocinio nei confronti dei propri iscritti e di soggetti terzi nell’ambito socio sanitario anche attraverso organismi da essa promossi e controllati.

2. L’organo di stampa nazionale della Federazione “Avvenire Medico” ha un direttore responsabile nominato dal Segretario Generale Nazionale sentita la Segreteria Nazionale.

3. Per la promozione di tutte quelle iniziative finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nei principi costitutivi di cui al presente articolo, la FIMMG può costituire o aderire a società, associazioni e fondazioni e definire apposite strutture interne attivate con specifici regolamenti proposti dall’Esecutivo e approvati dal Consiglio Nazionale. La FIMMG per il raggiungimento degli scopi sopra elencati potrà avvalersi, sentito il Consiglio Nazionale, dell’opera anche retribuita di società e professionisti esterni; potrà altresì ricercare pubblicità per la copertura delle spese, anche delegando tale ricerca a terzi.

4. La FIMMG può acquisire entrate derivanti da partecipazione, in via originaria o successiva, in società il cui oggetto sociale sia comunque strumentale alla realizzazione degli obiettivi della Federazione.

Articolo 3 Struttura Organizzativa

1. La FIMMG rappresenta i medici dell’assistenza primaria ed è inoltre articolata in diversi settori che rappresentano i comparti funzionali, in cui operano i Medici nel territorio sia nell’ambito del SSN, sia in quello di altre forme organizzate di erogazione dell’assistenza sanitaria.

2. I Settori nei quali è articolata la FIMMG sono costituiti:
dai Medici della Continuità assistenziale;
dai Medici di Emergenza Sanitaria;
dai Medici della Dirigenza Medica Territoriale e delle attività territoriali programmate;
dai Medici in corso di formazione in Medicina generale e da quelli in possesso dell’attestato specifico in Medicina generale ai sensi del D.L. 256/91, purché non abbiano alcun rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con il SSN o con altri organismi pubblici e privati.

3. Ulteriori Settori potranno essere introdotti, previa delibera del Consiglio Nazionale, purché per ognuno di essi esista un riconosciuto rapporto professionale con il SSN o con altri organismi pubblici e privati, per i medici operanti nel territorio o pensionati.

4. I Settori indicati al precedente punto 2, sono denominati:
FIMMG Continuità Assistenziale
FIMMG Emergenza Sanitaria
FIMMG Dirigenza Medica Territoriale
FIMMG Medici in Formazione

5. L’ordinamento della FIMMG è ispirato ai seguenti principi: L’iscrizione è volontaria e riservata ai medici di cui all’art. 1, comma 1 compresi i medici operanti nel sistema integrato di Emergenza Sanitaria a qualunque titolo e si acquisisce, previa deliberazione del Consiglio Provinciale competente, con il pagamento della quota sociale. Il pagamento della quota dà diritto al rilascio della tessera da parte della Segreteria Nazionale competente ed all’acquisizione dei diritti sociali, compresi l’elettorato attivo e passivo nel rispetto dei disposti del presente statuto.
Ogni iscritto partecipa con uguale diritto, direttamente o mediante delegati, alle delibere sindacali ed è eleggibile alle cariche direttive.
Tutte le cariche sono elettive o di nomina nei tempi e nei modi previsti dal presente Statuto.
In ogni organismo è garantita la più ampia libertà di espressione ed il diritto di sostenere qualsiasi opinione all’interno della organizzazione, nel rispetto dei principi democratici.
I dirigenti della FIMMG a qualsiasi livello, eletti, nominati o designati alle rispettive cariche hanno il dovere morale di valutare se il proprio coinvolgimento in attività di promozione, avvio, partecipazione ad associazioni, enti, gruppi istituzionali, società di rilevanza nazionale, regionale, provinciale, aziendale e locale operanti in ambiti sociali e/o sanitari individuati tra quelli afferenti agli scopi statutari della FIMMG (art. 2) sia in contrasto con le norme statutarie a livello centrale o periferico. I responsabili dei vari livelli istituzionali del Sindacato potranno, secondo le rispettive competenze e nel rispetto della libertà individuale di espressione e di associazione, invitare i singoli dirigenti a rimuovere eventuali situazioni in contrasto con le norme statutarie.

6. Possono mantenere l’iscrizione alla FIMMG gli iscritti che, per pensionamento, cessano l’attività. Per tali Medici la quota di iscrizione è determinata nella misura che sarà stabilita autonomamente dalle Sezioni provinciali; la quota nazionale è determinata nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale Generale. Essi mantengono, tutti i diritti di elettorato attivo e passivo previsti dallo Statuto; comunque la loro presenza negli organismi statutari elettivi di livello nazionale, regionale e provinciale non può superare il venti per cento del numero dei membri previsti in ciascuno di detti organismi. Nel caso in cui la percentuale dei Medici pensionati iscritti al Sindacato superi il cinque per cento del totale degli iscritti, dovrà essere costituito uno specifico Settore. In assenza di specifico settore gli iscritti pensionati possono essere aggregati in una struttura regolamentata.

Articolo 4 Sede

1. La sede legale e sociale della FIMMG è a Roma.

Articolo 5 Statuti Periferici

1. Le Federazioni Regionali, le Sezioni Provinciali ed i Settori della FIMMG adottano lo Statuto tipo per gli organi periferici, previsto dalla seconda parte del presente documento.

2. Le Federazioni Regionali, le Sezioni Provinciali ed i Settori possono adottare Statuti propri, purché non in contrasto con le norme ed i principi di quello nazionale.

3. Nel caso previsto al precedente punto 2 gli Statuti devono essere inviati alla Segreteria Nazionale per il preventivo giudizio di congruità e diverranno operativi solo dopo la relativa approvazione da parte della stessa. La Segreteria Nazionale si esprime nel corso della prima seduta utile ed il segretario generale nazionale dà comunicazione alla sezione interessata della deliberazione adottata. Il rigetto della proposta di modifica dello Statuto deve essere accompagnato dalle relative motivazioni.

4. Anche in caso di modifiche agli Statuti vigenti adottate a livello regionale e provinciale si applica quanto previsto al precedente punto 3.

Articolo 6 Rappresentanza

1. La FIMMG rappresenta gli iscritti e la categoria presso la FNOMCeO e gli altri Ordini e Collegi Professionali, le Associazioni delle altre categorie a carattere nazionale, le Società Professionali Mediche, gli Organi del SSN, ogni legittima autorità costituita ed in ogni caso in cui tale rappresentanza sia richiesta.

Articolo 7 Organi Centrali e Periferici

1. Organi Centrali della FIMMG sono:
Il Congresso Nazionale,
Il Consiglio Generale Nazionale
La Segreteria Generale Nazionale
Il Presidente del Sindacato,
Il Segretario Generale Nazionale,
L’Esecutivo Generale Nazionale,
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti,
Il Collegio Nazionale dei Probiviri.
Il Consiglio Nazionale di Settore
La Segreteria e l’Esecutivo Nazionale di Settore
Il Segretario Nazionale di Settore.

2. Organi periferici della FIMMG sono:
Le Federazioni Regionali Generali e di Settore articolate in:
Assemblea Regionale Generale e di Settore,
Consiglio Regionale Generale e di Settore,
Esecutivo Regionale Generale e di Settore,
Segretario Regionale Generale e di Settore,
Collegio Regionale dei Revisori dei Conti Generale e di Settore
Le Sezioni Provinciali Generali e di Settore articolate in:
Assemblea Provinciale Generale e di Settore,
Presidente Provinciale Generale e di Settore, ove previsto,
Consiglio Direttivo Provinciale Generale e di Settore,
Esecutivo Provinciale Generale e di Settore,
Segretario Provinciale Generale e di Settore,
Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti Generale e di Settore,
Collegio Provinciale dei Probiviri Generale e di Settore.
Le Sottosezioni di ASL articolate in:
Assemblea di ASL Generale e di Settore,
Consiglio di ASL Generale e di Settore,
Fiduciario di ASL e di Settore,
Le Unità Distrettuali, articolate in:
Assemblea di Distretto Generale e di Settore,
Rappresentante di Distretto Generale e di Settore.
TITOLO II
Organi centrali della Federazione

Articolo 8 Il Congresso Nazionale

1. Il Congresso Nazionale della FIMMG è il massimo organo deliberativo del Sindacato ed è costituito dai delegati rappresentanti le Sezioni Provinciali Generali e dai delegati dei Settori Nazionali che, in occasione del Congresso, devono essere eletti preliminarmente dai Consigli Direttivi Generali delle Sezioni provinciali stesse e dai Consigli nazionali dei Settori. I membri dell’Esecutivo, i Segretari Nazionali di Settore, i Segretari Provinciali e di Settore, i Segretari Regionali, e di Settore i Probiviri e i Revisori dei Conti partecipano al Congresso a pieno titolo con diritto di parola .Tutti gli aderenti alla FIMMG in regola con le quote possono, anche se non delegati, iscriversi e partecipare al Congresso Nazionale senza diritto al voto.

2. ll numero dei delegati delle Sezioni provinciali generali e dei Settori Nazionali è proporzionale al numero degli iscritti di ciascuna nella misura di un delegato ogni 50 iscritti, o frazione di 50 superiore a 25, comunque fino ad un massimo di 10 delegati.

3. In ogni caso, i delegati della Sezione Provinciale Generale o del Settore Nazionale presenti al Congresso esprimeranno la totalità dei voti spettanti alla Sezione o Settore stessi; il numero totale dei voti spettanti a ciascun delegato sarà ottenuto dividendo il numero totale dei voti spettanti alla Sezione o Settore, diviso per il numero dei delegati presenti; eventuali resti sono attribuiti al Segretario Provinciale o al Segretario Nazionale del Settore.

4. Esauriti gli interventi dei delegati ufficiali, sarà concessa la parola a tutti i partecipanti, compatibilmente con la disponibilità di tempo definita dalla Presidenza del Congresso.

5. Hanno diritto al voto i soggetti espressamente delegati allo scopo da ciascuna Sezione provinciale e da ciascun Consiglio Nazionale di Settore. Il sistema di votazione è il seguente: ad ogni Sezione Provinciale generale sono attribuiti dieci voti e ad ogni Settore nazionale sono attribuiti venti voti in aggiunta a quelli previsti alla precedente lettera a), ogni Sezione provinciale generale avrà diritto ad un voto ogni 10 iscritti o frazione superiore a 5 (esclusi gli iscritti appartenenti a Settori) fino a 500; oltre i 500 iscritti, per la quota superiore a 500, ogni sezione avrà diritto ad un voto ogni 20 iscritti o frazione superiore a 10; in aggiunta a quelli previsti alla precedente lettera a), ogni Settore nazionale avrà diritto ad un voto ogni 10 iscritti o frazione superiore a 5 fino a 500 iscritti; oltre i 500 iscritti, per la quota superiore a 500, ogni settore avrà diritto ad un voto ogni 20 iscritti o frazione superiore a 10.

6. Alle Sezioni provinciali generali che documentano un numero di medici di assistenza primaria iscritti alla FIMMG superiore al 50% del numero dei Medici di assistenza primaria esistenti nella provincia spettano 5 voti in aggiunta a quelli previsti al precedente punto 5 del presente articolo.

7. Ai Settori Nazionali che documentano un numero di iscritti superiore al 50% del numero dei Medici di ciascun Settore esistenti nel territorio nazionale, spettano 5 voti in aggiunta a quelli previsti al precedente punto 5 del presente articolo.

8. Il numero degli iscritti alla Sezione provinciale Generale e al Settore nazionale verrà determinato dalla Commissione Verifica dei Poteri, prevista dall’ultimo comma del presente articolo, tenendo conto della media degli iscritti di ogni singola Sezione e di ogni singolo Settore nell’ultimo quadriennio, per i quali siano state regolarmente versate le quote sociali, risultanti da adeguata documentazione della Regione o delle Aziende Sanitarie Locali di riferimento. La documentazione dovrà essere presentata, ove non già inviata alla Segreteria Amministrativa Nazionale, alla Commissione Verifica Poteri all’atto del suo insediamento. Per esercitare il diritto di voto le Sezioni Provinciali e i Settori nazionali devono inoltre documentare – anche con autocertificazione, salvo controllo – di avere ottemperato, nei tempi previsti, agli obblighi statutari relativi alla legittimità degli Organismi provinciali in carica, agli obblighi di cui all’articolo 41 punto 4, e allo svolgimento del consiglio provinciale generale per la nomina dei delegati congressuali.

9. Il Congresso Nazionale Ordinario si riunisce una volta ogni 4 anni su convocazione del Presidente. Ogni anno si svolgerà il Congresso Nazionale Organizzativo su convocazione del Presidente. Il Congresso Nazionale Ordinario è elettivo.

10. L’avviso di convocazione corredato dall’ordine del giorno dei lavori, proposto dal Segretario Generale Nazionale sentita la Segreteria Nazionale, deve essere inviato ai Segretari Provinciali e ai Segretari Nazionali di Settore di norma almeno trenta giorni prima della data di inizio del Congresso, a cura del Presidente Nazionale.

11. Qualora si configuri la necessità di discutere altri argomenti aventi carattere di urgenza, il Segretario Generale Nazionale potrà aggiungere nuovi punti all’Ordine del Giorno anche dopo l’invio dello stesso, in deroga a quanto previsto dal comma precedente.

12. E’ prevista la convocazione, da parte del Presidente Nazionale, di un Congresso Straordinario:
per iniziativa del Segretario Generale Nazionale;
su deliberazione a maggioranza qualificata dei 2/3 della Segreteria Nazionale;
su richiesta di almeno un terzo della somma dei Segretari Generali Provinciali delle sezioni, in regola con il pagamento delle quote, e dei Segretari Nazionali di Settore.
In tale caso, il Presidente Nazionale dovrà convocare il Congresso Straordinario entro sessanta giorni dalla relativa richiesta o deliberazione.

13. La comunicazione dell’ordine del giorno dei lavori è obbligatoria anche nella convocazione del Congresso straordinario.

14. I Congressi Nazionali Organizzativi, i Congressi Nazionali Ordinari e gli eventuali Congressi Straordinari sono validi se risulta regolarmente iscritto, al controllo della Commissione Verifica Poteri, un numero di Sezioni e Settori rappresentanti almeno un terzo del totale degli iscritti alla FIMMG.

15. Il Congresso Nazionale procede all’elezione:
Dell’Ufficio di Presidenza del Congresso composto da 2 membri da affiancare al Presidente del Sindacato.
Della Commissione elettorale composta di 11 membri, la quale dirige le operazioni elettorali. Questa nomina tra i membri stessi un Responsabile Coordinatore e proclama gli eletti

16. Il Congresso Nazionale Ordinario ha il compito di:
Definire le linee politiche e programmatiche complessive e determinare gli indirizzi generali di azione per il raggiungimento degli scopi che il Sindacato si propone.
Eleggere il Presidente del Sindacato. Per l’elezione del Presidente del Sindacato le candidature devono essere presentate, alla Presidenza del Congresso, entro le ore 12 del secondo giorno Congressuale. Le candidature debbono essere presentate con firma di almeno 25 Segretari Provinciali Generali e/o Segretari Nazionali di Settore. Nel caso in cui vi siano più candidati, la votazione, curata dalla Commissione elettorale, avviene a scrutinio segreto secondo quanto previsto dal precedente comma 5 del presente articolo. Viene eletto Presidente il candidato che ha raggiunto almeno il 51% dei voti espressi. Nel caso che nessun candidato raggiunga tale percentuale si procederà al ballottaggio tra i due candidati che avranno avuto il maggior numero di voti. Nel caso in cui vi sia un solo candidato, si potrà procedere alla elezione peralzata di mano o per acclamazione, a condizione che non si oppongano almeno 10 Segretari Provinciali Generali.
Eleggere il Segretario Generale Nazionale. Per l’elezione le candidature devono essere presentate, alla Presidenza del Congresso, entro le ore 12 del secondo giorno Congressuale, sottoscritte con la firma di almeno 25 Segretari Provinciali generali e/o Segretari Nazionali di Settore. La votazione, curata dalla Commissione elettorale, avviene su unica scheda su cui viene indicato il Segretario Nazionale Generale, a scrutinio segreto secondo quanto previsto dal precedente comma 5 del presente articolo. Viene eletto alla carica di Segretario Generale Nazionale chi ha raggiunto almeno il 50% dei voti espressi più uno. Nel caso che nessun candidato raggiunga tale percentuale si procederà al ballottaggio tra i due candidati che avranno avuto il maggior numero di voti. I candidati a Segretario Generale Nazionale indicano al momento della candidatura i rimanenti componenti dell’Esecutivo come indicati dal successivo art. 14. Questi risulteranno nominati contestualmente all’elezione del Segretario Generale Nazionale.
Ratificare la nomina dei componenti l’Esecutivo sostituiti per uno dei motivi previsti al successivo art. 10, punto 5 Eleggere 3 membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti (art. 16) e 5 membri del Collegio dei Probiviri (art. 17); sono eleggibili a tale carica tutti gli iscritti da almeno cinque anni alla FIMMG, previa autocertificazione di detta ultima condizione.
Per le elezioni delle cariche previste alla precedente lettera e) la votazione avverrà indicando su ogni scheda fino ad un massimo di 3 preferenze per i Revisori dei Conti; i primi tre candidati assumeranno la carica di membro effettivo, mentre i successivi due quella di membro supplente. Per il Collegio dei Probiviri ogni elettore potrà indicare fino ad un massimo di 5 preferenze e risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
Deliberare sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento del Sindacato o di Settori dello stesso, decidendo la destinazione dei fondi residui.

17. Le deliberazioni del Congresso Nazionale vengono prese a maggioranza dei voti rappresentati al Congresso ad eccezione di quanto previsto alla lettera g) del comma precedente, per il quale si richiede un numero dei voti pari ai 2/3 di quelli rappresentati al Congresso.

18. La Commissione Verifica dei Poteri è composta dal Segretario Amministrativo Nazionale, che la presiede, dai Revisori dei Conti e dai membri del Collegio dei Probiviri presenti. La Commissione è validamente insediata se sono comunque presenti più della metà dei suoi componenti. In caso di assenza di oltre il 50% dei componenti, la Commissione verifica dei Poteri sarà composta dal Segretario Amministrativo Nazionale più i 5 iscritti più anziani presenti al momento dell’insediamento della stessa, purché delegati. La Commissione Verifica poteri si insedia il giorno precedente l’apertura ufficiale del Congresso.

Articolo 9 Il Presidente del Sindacato

1. È garante dello Statuto, convoca e presiede personalmente il Congresso Nazionale. In tale sede in caso di impedimento è sostituito da un delegato dell’Ufficio di Presidenza eletto dal Congresso.

2. Il Presidente del Sindacato convoca, presiede – personalmente o tramite un suo delegato – i Consigli Nazionali Generali e di Settore. Partecipa alla Segreteria Generale Nazionale e di Settore, all’Esecutivo Generale Nazionale e agli Esecutivi Nazionali di Settore.

Articolo 10 Il Segretario Generale Nazionale

1. Il Segretario Generale Nazionale ha la rappresentanza legale e giuridica del Sindacato compresi tutti i Settori che ne fanno parte. Dispone della firma sociale e provvede ad ogni altra incombenza prevista dal precedente articolo 6.

2. Il Segretario Generale Nazionale può delegare in tutto o in parte ai Segretari Nazionali di Settore la firma sociale per gli affari inerenti il Settore di competenza.

3. I Segretari Nazionali dei Settori sopra citati, partecipano attivamente alle trattative in occasione della stipula di accordi convenzionali e/o contratti nazionali, inerenti i settori.

4. Il Segretario Generale Nazionale nomina, fra i due Vice Segretari Nazionali Generali, un Vicario, cui può delegare in tutto o in parte i propri poteri, e che, in caso di impedimento, lo surrogherà.

5. Il Segretario Generale Nazionale può nominare, salva approvazione del Consiglio Nazionale, un nuovo componente l’Esecutivo, in sostituzione di altro decaduto per dimissioni, impedimento, sfiducia del Segretario Generale Nazionale o del Consiglio Nazionale. La nomina del sostituto, dovrà in ogni caso essere ratificata dal primo Congresso Nazionale successivo.

6. Il Segretario Generale Nazionale può invitare all’Esecutivo, alla Segreteria Nazionale e al Consiglio Nazionale esperti in problematiche di specifico interesse del Sindacato.

TITOLO III
Organi nazionali

Articolo 11 Il Consiglio Generale Nazionale – Composizione

1. Dopo il Congresso nazionale è il massimo organo nazionale deliberante ed è presieduto dal Presidente del Sindacato o dal suo delegato.

2. È composto da:
il Presidente del Sindacato;
il Segretario Generale Nazionale;
i componenti l’Esecutivo Generale Nazionale;
i Segretari Nazionali dei Settori, che possono delegare uno dei Vice segretari;
i Segretari Generali Regionali, che possono delegare un loro rappresentante purché membro dell’Esecutivo Generale Regionale;
i Segretari Generali delle Sezioni Provinciali, che possono delegare un loro rappresentante purché membro del Consiglio Direttivo Provinciale;
i Revisori dei Conti Nazionali e i Probiviri nazionali, senza diritto al voto.

3. Sono membri di diritto del Consiglio Nazionale, a condizione di essere ancora iscritti al Sindacato, gli ex-Presidenti e gli ex-Segretari Generali Nazionali, gli ex Segretari Nazionali di Settore e gli ex-Vicesegretari Nazionali con almeno 6 anni consecutivi di esercizio della carica nella FIMMG.

4. Sono membri di diritto del Consiglio Nazionale, se iscritti alla FIMMG, il Presidente o il Vice Presidente in carica dell’ENPAM e della FNOMCeO.

Articolo 12 Il Consiglio Generale Nazionale – Funzioni e prerogative

1. Il Consiglio Nazionale, in aderenza agli indirizzi congressuali, è l’organo direttivo, di guida e rappresentanza del Sindacato.

2. Il Consiglio Nazionale: discute e delibera sulla politica generale del Sindacato e sulle questioni ad esso proposte dai suoi componenti; determina l’ammontare delle quote associative nazionali; approva il rendiconto consuntivo annuale e gli indirizzi generali preventivi di spesa per l’esercizio successivo; decide i criteri dei rimborsi e l’entità delle indennità compatibilmente con le disponibilità economiche del Sindacato; approva la nomina dei componenti dell’Esecutivo Generale Nazionale nei casi previsti al precedente articolo 10, n. 4 e 5 designa, su proposta del Segretario Generale Nazionale, i candidati nazionali dell’Assistenza Primaria e della Continuità assistenziale o Emergenza Sanitaria per la consulta ENPAM per la Medicina Generale, nonché i candidati nazionali in tutti gli organi elettivi per la medicina generale necessari approva tutti i regolamenti ritenuti necessari; dispone il commissariamento delle Sezioni Provinciali Generali e/o dei singoli Settori; delle Federazioni Regionali Generali e/o dei Singoli Settori; dei Settori Nazionali, nei casi e nei modi previsti dal presente Statuto deferisce al Collegio dei Probiviri i membri di organi direttivi, ritenuti responsabili di violazioni, secondo le modalità previste da apposito regolamento, proposto alla sua approvazione dalla Segreteria Nazionale

3. Il Consiglio Nazionale, nei casi ritenuti necessari, può esprimere, con la maggioranza del 50% dei voti rappresentati + 1, la propria sfiducia nei confronti del Segretario Generale Nazionale; in tal caso, il Presidente ha l’obbligo di convocare entro sessanta giorni un Congresso Nazionale Straordinario, con all’ordine del giorno l’elezione del nuovo Segretario e la nomina del nuovo Esecutivo.

4. Con la stessa maggioranza prevista al comma precedente, il Consiglio Nazionale potrà esprimere la sfiducia nei confronti di singoli componenti l’Esecutivo, che verranno sostituiti secondo quanto previsto ex art. 10 punto 5.

5. Il Consiglio Nazionale ha facoltà di controllo amministrativo sul numero degli iscritti delle Sezioni Provinciali Generali e dei Settori. Qualora una Sezione o un Settore dimostrino di essere nella palese incapacità di funzionare il Consiglio Nazionale può nominare un Commissario al fine di esaminare la situazione.

6. Il Commissario indicato al precedente comma avrà poteri necessari per sanare la situazione secondo le indicazioni della Consiglio Nazionale entro il termine massimo di sessanta giorni. Trascorso tale termine e non essendosi determinata la regolarizzazione della situazione, il Commissario riferirà al Consiglio Nazionale che a maggioranza dei due terzi dei presenti, esaminati i fatti ed esperite le indagini ritenute necessarie, potrà decidere lo scioglimento del Consiglio Direttivo della Sezione o del Settore interessato e la nomina di un Commissario incaricato di indire nuove elezioni, con ogni garanzia di obiettività e di imparzialità, entro il termine massimo di sei mesi, a partire dal giorno del ricevimento dell’incarico.

7. Qualora negli organismi direttivi di Sezione Provinciale, Federazione Regionale o di un Settore si manifestino dei contrasti tali da determinare una impossibilità a funzionare, o che minaccino in modo evidente la compattezza della Sezione o del Settore stessi, il Consiglio Nazionale potrà usare la procedura prevista al precedente punto 6.

8. Il Consiglio Nazionale, quando gli organismi direttivi di una Sezione Provinciale, di una Federazione Regionale o di un Settore Nazionale assumano, al di fuori delle norme statutarie o con pubblicizzazione esterna, posizioni che provochino diffamazione al Sindacato e che comportino il rifiuto operativo di azioni sindacali deliberate a maggioranza dagli Organi Statutari, ovvero assumano posizioni comunque ritenute inconciliabili con la politica sindacale deliberata dagli Organi Statutari, dopo aver esperito tutte le indagini ritenute necessarie, potrà deliberare il commissariamento della Sezione, della Federazione o del Settore e la nomina di un Commissario che avrà sei mesi di tempo per ripristinare, con specifico mandato, la normalità statutaria. Entro la scadenza del detto termine, il Commissario dovrà indire nuove elezioni, con ogni garanzia di obiettività ed imparzialità.

9. Ai Commissari di cui ai commi precedenti sono attribuite tutte le funzioni in capo al Segretario Provinciale, al Segretario Regionale o al Segretario di Settore, ivi compresa la possibilità di nominare collaboratori che rappresentino la FIMMG anche nei rapporti con le sedi istituzionali.

10. Avverso la delibera che dispone il Commissariamento della Sezione Provinciale, della Federazione Regionale o del Settore, i membri del Consiglio Direttivo della Sezione, della Federazione o dei Settori oggetto del provvedimento o i singoli iscritti degli stessi, hanno la possibilità di ricorrere al Collegio Nazionale dei Probiviri entro il perentorio termine di giorni trenta dal ricevimento della comunicazione di adozione della delibera. La proposizione del ricorso, che dovrà essere discusso nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento attuativo, non sospende l’esecutorietà della delibera.

Articolo 13 Il Consiglio Generale Nazionale – Criteri operativi

1. Il Consiglio Generale Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente per iniziativa del Segretario Generale Nazionale o su deliberazione della Segreteria Nazionale o su richiesta di almeno un quinto delle Sezioni Provinciali in regola con il versamento delle quote.

2. Nel Consiglio Generale Nazionale si vota normalmente per alzata di mano dei presenti. Il voto può altresì essere espresso, in modo palese o segreto, per peso elettorale dei componenti il Consiglio Nazionale, secondo le indicazioni di cui al successivo comma 3. Nel caso in cui la mozione riguardi singole persone si vota in urna con voto segreto.

3. Nel caso in cui almeno un terzo dei presenti aventi diritto al voto lo richieda il Consiglio Generale Nazionale vota nel seguente modo: ciascun componente ha diritto a un voto; i Segretari Provinciali Generali e i Segretari Nazionali di Settore o i loro delegati hanno diritto, inoltre, a un numero di voti calcolati con i criteri del precedente art. 8 punto 5; le singole Sezioni Provinciali possono essere rappresentate per delega dal proprio Segretario Regionale o da rappresentanti di altra Provincia, con la limitazione che ciascun rappresentante provinciale presente al Consiglio Generale Nazionale non può avere più di due deleghe mentre il rappresentante regionale può avere la delega di parte o di tutte le Province della propria Regione. Il voto così espresso sarà segreto e in urna qualora la metà più uno dei presenti si esprima in tal senso.

4. Le riunioni del Consiglio Generale Nazionale sono valide in prima convocazione se presenti la metà più una delle Sezioni Provinciali e/o dei Settori Nazionali che rappresentino la metà più uno degli iscritti.

5. La riunione è valida in seconda convocazione se sono presenti almeno un terzo delle Sezioni Provinciali e/o dei Settori Nazionali che rappresentino almeno un terzo degli iscritti.

Articolo 14 L’Esecutivo Generale Nazionale

1. L’Esecutivo Generale Nazionale è l’organo operativo, in aderenza agli indirizzi congressuali e alle delibere del Consiglio Nazionale.

2. L’Esecutivo Generale Nazionale è composto da:
Il Presidente Nazionale
il Segretario Generale Nazionale;
due Vice Segretari Generali Nazionali, di cui uno Vicario;
il Segretario Generale Amministrativo (tesoriere)
il Segretario Generale Organizzativo

3. Il Segretario Generale Nazionale ha facoltà di nominare un proprio segretario, che partecipa all’esecutivo nazionale.

4. Il Segretario Generale Nazionale, nel corso del mandato, potrà sfiduciare singoli componenti dell’Esecutivo Generale Nazionale e comunicare il nominativo del sostituto al primo Consiglio Nazionale utile, salva la successiva ratifica prevista all’art. 8, punto 16, lettera d).

5. Il Segretario Generale Amministrativo assume le funzioni di Tesoriere ed amministra i fondi ed il patrimonio del Sindacato ed è responsabile della cassa; provvede alla riscossione delle entrate dovute ed è responsabile dei pagamenti e della loro legittimità. Predispone il rendiconto consuntivo annuale e propone al Consiglio Nazionale gli indirizzi generali preventivi di spesa per l’anno successivo.

6. L’Esecutivo Generale Nazionale assume le delibere amministrative che autorizzano il Segretario Generale Amministrativo (Tesoriere) a provvedere alle spese per il funzionamento del Sindacato nell’ambito degli indirizzi generali di previsione di spesa approvati dal Consiglio Nazionale.

7. L’Esecutivo Generale Nazionale deferisce per giustificati e urgenti motivi al Collegio dei Probiviri Nazionale i membri di Organi Direttivi, ritenuti responsabili di violazioni, secondo le modalità previste da apposito regolamento.

Articolo 15 La Segreteria Nazionale Generale

1. La Segreteria Nazionale Generale è composta da:
Esecutivo Generale Nazionale
Segretari Nazionali di Settore
Segretari Generali Regionali

2. Sono membri di diritto della Segreteria Nazionale Generale, a condizione di essere ancora iscritti al Sindacato gli ex Presidenti e gli ex Segretari generali nazionali, con almeno 20 anni consecutivi di esercizio nella carica.

3. La Segreteria Generale Nazionale è convocata dal Segretario Generale Nazionale per propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dell’insieme dei componenti di cui al punto 1, lettere b) e c), del presente articolo.

4. La Segreteria Generale Nazionale esercita in via esclusiva i seguenti compiti:
Contribuire all’elaborazione della linea politica del Sindacato in aderenza agli indirizzi congressuali e del Consiglio Nazionale;
Approvare gli Statuti delle Sezioni Regionali e Provinciali Generali e di Settore e le loro modifiche, sulla base del giudizio di congruità con il presente Statuto;
Deliberare le nomine agli organismi controllati e partecipati della FIMMG;
Monitorare e verificare l’attività dei suddetti organismi;
Svolgere funzione di coordinamento con i Settori;
Proporre al Consiglio Nazionale, per la successiva approvazione, i regolamenti previsti dal presente Statuto;
Individuare, su proposta del Segretario Generale Nazionale, specifici ambiti operativi che verranno affidati ad uno o più responsabili.

Articolo 16 Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. È costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso Nazionale a norma dell’art. 8, punto 16, lett. e) e f).

2. Alla prima riunione successiva alla nomina i tre membri effettivi eleggono, al loro interno, il Presidente del Collegio.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare la regolarità finanziaria dell’amministrazione e della contabilità del Sindacato e la consistenza di cassa. Per l’espletamento dei propri compiti, il Collegio dei Revisori dei Conti può esaminare qualsiasi documento amministrativo contabile relativo alla gestione finanziaria.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige la relazione sull’esame del rendiconto consuntivo entro 15 giorni dalla data di ricezione dello stesso.

5. Un membro effettivo può essere sostituito, in ogni occasione, da uno dei due membri supplenti con priorità per quello più anziano.

6. In caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive o di dimissioni o di impedimento permanente di un membro effettivo, il Consiglio Nazionale ne dichiara la decadenza e procede alla sua sostituzione con uno dei due membri supplenti.

Articolo 17 Il Collegio dei Probiviri

1.È composto da 9 membri, cinque eletti dal Congresso Nazionale Ordinario e quattro, in rappresentanza dei Settori, eletti secondo le modalità previste dall’art. 21, punto 2, lett. b) e f).

2. Entro 8 giorni dalla sua elezione il Collegio dei Probiviri eleggerà nel suo seno il Presidente ed il Segretario.

3. Il Collegio dei Probiviri è chiamato ad esaminare ed a giudicare, in unico grado, tutti i comportamenti ritenuti contrari al presente Statuto, o comunque contrari agli interessi ed alla politica della FIMMG, eventualmente commessi dagli iscritti componenti la Segreteria Nazionale, il Consiglio Nazionale, le Segreterie e i Consigli Regionali e dagli iscritti che ricoprono la carica di componente del Consiglio Direttivo delle Sezioni Provinciali, applicando le relative sanzioni.

4. Le sanzioni comminabili sono:
ammonizione,
biasimo scritto,
destituzione dalla carica,
sospensione da uno a sei mesi dalla facoltà di esercizio di iscritto,
espulsione dal Sindacato.
In caso venga comminata l’espulsione dal Sindacato, il soggetto colpito dal provvedimento non potrà richiedere di essere nuovamente iscritto prima che siano trascorsi due anni dalla data della pronuncia.

5. Il Collegio dei Probiviri esamina, in secondo grado, i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari comminati dall’analogo organo provinciale, la cui efficacia rimane sospesa fino alla pronuncia nel merito del ricorso.

6. Il Collegio dei Probiviri è altresì investito dei ricorsi presentati dai componenti dei Consigli Direttivi o degli iscritti la cui Sezione Provinciale o Settore Nazionale sia stata commissariata, secondo quanto previsto dal precedente art. 12, punto 10 e dei ricorsi avverso la regolarità delle elezioni svolte presso le Sezioni Provinciali.

7. In caso di assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni del Collegio o di dimissioni o di impedimento permanente di un membro del Collegio, il Consiglio Generale Nazionale ne dichiara la decadenza e procede alla sostituzione nominando il primo dei non eletti per il Collegio.

8. Le procedure e le modalità necessarie per instaurare, discutere e decidere il procedimento disciplinare verranno stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Generale Nazionale.

Articolo 18 Durata delle Cariche

1. Tutte le cariche elettive previste dal presente statuto durano quattro anni dalla rispettiva elezione. Tre assenze consecutive e ingiustificate alle riunioni degli organismi ai quali si è eletti o nominati, comportano la decadenza da qualsiasi carica elettiva.

Articolo 19 – Quote ed Elenchi degli Iscritti

1. La quota nazionale per ciascun iscritto consiste in un contributo percentuale calcolato sull’importo lordo dei compensi relativi alla quota fissa prevista nell’ACN per l’attività professionale convenzionata o dipendente percepita per ciascun settore di attività.

2. L’entità della quota percentuale di cui al comma precedente è stabilita dal Consiglio Generale Nazionale.

3. La quota nazionale può essere versata dalle Sezioni Provinciali con due alternative diverse modalità:
affidando al Segretario Amministrativo Nazionale Generale l’incarico di dare alle Aziende sanitarie, che operano le trattenute, specifico mandato di pagamento diretto delle stesse alla Tesoreria nazionale;
provvedendo, in proprio, al periodico versamento dell’importo alla Tesoreria Nazionale. In questo secondo caso, i versamenti dovranno essere accompagnati da idonea documentazione probatoria della correttezza del prelievo della quota associativa.

4. Le quote relative ad attività di Assistenza primaria saranno riscosse dal Segretario Amministrativo Generale Nazionale, mentre quelle relative ad attività di Continuità Assistenziale, Emergenza Sanitaria e Dirigenza Medica Territoriale nonché di Formazione saranno riscosse dai rispettivi Segretari Amministrativi Nazionali di Settore.

5. Nel caso in cui le Sezioni optino per la riscossione della quota ed il successivo versamento alla Tesoreria nazionale, tali versamenti devono essere effettuati entro i 60 giorni successivi alla corresponsione delle quote o con frequenza concordata con il Segretario Amministrativo Generale Nazionale e approvata dall’Esecutivo Nazionale Generale.

6. Le Sezioni Provinciali che avranno optato per il pagamento diretto ed al momento del voto risultassero morose non hanno diritto al voto nelle assemblee nazionali e regionali.

7. I Settori Nazionali contribuiscono alle spese generali del Sindacato con un contributo percentuale alle entrate di loro competenza determinate dal punto 1 del presente articolo. L’entità della percentuale è stabilita dal Consiglio Nazionale Generale su proposta concertata fra il Segretario Amministrativo Generale Nazionale e i Segretari Nazionali dei Settori.

8. La quota dovuta dall’iscritto alle Sezioni Provinciali è determinata in misura percentuale. Le Sezioni provinciali potranno, in aggiunta, prevedere una quota fissa per iscritto.

9.La quota dovuta dalle Sezioni Provinciali alle Federazioni Regionali è determinata in misura percentuale. 10. Le modalità di applicazione del presente articolo verranno definite da apposito regolamento approvato ai sensi statutari.

TITOLO IV
Organi nazionali di Settore

Articolo 20 Il Consiglio Nazionale di Settore – Composizione

1. È il massimo organo nazionale deliberante del Settore ed è presieduto dal Presidente del Sindacato o dal suo delegato.

2. È composto da:
il Presidente del Sindacato;
il Segretario Nazionale del Settore;
i componenti l’Esecutivo Nazionale del Settore;
i Segretari Regionali del Settore, che possono delegare un loro rappresentante purché membro dell’Esecutivo Regionale di Settore;
i Segretari delle Sezioni Provinciali di Settore, che possono delegare un loro rappresentante purché membro del Consiglio Direttivo Provinciale;
i Revisori dei Conti Nazionali e i Probiviri nazionali, senza diritto al voto.

Articolo 21 Il Consiglio Nazionale di Settore – Funzioni e prerogative

1. Il Consiglio Nazionale di Settore, in aderenza agli indirizzi congressuali, è l’organo direttivo, di guida e rappresentanza del Settore.

2. Il Consiglio Nazionale:
discute e delibera sulla politica generale del Settore;
elegge il Segretario Nazionale di Settore, l’Esecutivo Nazionale di Settore ed un componente del Collegio Nazionale dei Probiviri di cui all’art. 17 punto 1, con le modalità e i criteri previsti all’art. 8 punto 5.
elegge i delegati al Congresso nazionale;
approva il rendiconto consuntivo annuale e gli indirizzi generali preventivi di spesa per l’esercizio successivo;
decide i criteri dei rimborsi e l’entità delle indennità compatibilmente con le disponibilità economiche del Settore;
deferisce al Collegio dei Probiviri i membri di organi direttivi del Settore, ritenuti responsabili di violazioni, secondo le modalità previste da apposito regolamento.

3. Il Consiglio Nazionale, nei casi ritenuti necessari, può esprimere, con la maggioranza del 50% dei voti rappresentati più uno, la propria sfiducia nei confronti del Segretario Nazionale di Settore; in tal caso, il Presidente ha l’obbligo di convocare un Consiglio Nazionale Straordinario, con all’ordine del giorno l’elezione del nuovo Segretario e dell’Esecutivo.

4. Con la stessa maggioranza prevista al comma precedente, il Consiglio Nazionale di Settore potrà esprimere la sfiducia nei confronti di singoli componenti l’Esecutivo di Settore; in tal caso, il Presidente ha l’obbligo di convocare un Consiglio Nazionale Straordinario, con all’ordine del giorno l’elezione del nuovo Componente l’Esecutivo.

Articolo 22 Il Consiglio Nazionale di Settore – Criteri operativi

1. Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente per iniziativa del Segretario Nazionale di Settore o su deliberazione della Segreteria Generale Nazionale o su richiesta di almeno un quinto delle Sezioni Provinciali di Settore in regola con il versamento delle quote.

2. Nel Consiglio Nazionale di Settore si vota normalmente per alzata di mano dei presenti. Nel caso in cui la mozione riguardi singole persone si vota in urna con voto segreto.

3. Nel caso in cui almeno un terzo dei presenti aventi diritto al voto lo richieda il Consiglio Nazionale di settore vota nel seguente modo: ciascun componente ha diritto a un voto; i Segretari Provinciali di Settore o i loro delegati hanno diritto, inoltre, a un numero di voti calcolati con i criteri del precedente art. 8 punto 5. Le singole Sezioni Provinciali possono essere rappresentate per delega dal proprio Segretario Regionale di Settore o da rappresentanti di altra Provincia, con la limitazione che ciascun rappresentante provinciale presente al Consiglio Nazionale non può avere più di due deleghe mentre il rappresentante regionale può avere la delega di parte o di tutte le Province della propria Regione. Il voto così espresso sarà segreto e in urna qualora la metà più uno dei presenti si esprima in tal senso.

4. Le riunioni del Consiglio Nazionale di Settore sono valide in prima convocazione se presenti la metà più una delle Sezioni Provinciali di Settore che rappresentino la metà più uno degli iscritti.

5. La riunione è valida in seconda convocazione se sono presenti almeno un terzo delle Sezioni Provinciali di Settore che rappresentino almeno un terzo degli iscritti.

Articolo 23 La Segreteria Nazionale e l’Esecutivo Nazionale di Settore

1. Il Consiglio Nazionale di Settore è convocato, in seduta elettiva, ogni 4 anni, contestualmente al Congresso Nazionale Ordinario, dal Presidente del Sindacato e procede alla elezione dell’Esecutivo Nazionale di Settore composto dal Presidente e dai seguenti membri eletti:
il Segretario Nazionale di Settore;
due Vice Segretari Nazionali di settore, di cui uno Vicario su indicazione del Segretario Nazionale di Settore;
il Segretario con funzioni amministrative (tesoriere) ed il Segretario con funzioni organizzative.

2. Ciascun Segretario Nazionale di Settore può invitare alle riunioni della propria Segreteria Nazionale i Segretari Nazionali degli altri Settori.

3. La Segreteria Nazionale di Settore è costituita dai componenti l’Esecutivo di Settore e dai Segretari Regionali in carica dei rispettivi Settori.

4. Fa parte di diritto della Segreteria Nazionale di Settore il Segretario Generale Nazionale.

5. È in facoltà della Segreteria Nazionale di Settore individuare specifici ambiti operativi che verranno affidati ad uno o più responsabili di Settore che possono essere membri del Consiglio Nazionale di Settore o membri cooptati per particolare competenza tecnica.

6. È in facoltà del Segretario Nazionale di Settore nominare un proprio Segretario che fa parte dell’Esecutivo.

7. L’Esecutivo Nazionale di Settore è l’organo operativo del Settore, in aderenza agli indirizzi congressuali, della Segreteria Nazionale Generale e del Consiglio Nazionale di Settore.

8. Le delibere amministrative che autorizzano il Segretario Amministrativo (Tesoriere) a provvedere alle spese per il funzionamento del Settore del Sindacato sono assunte dall’Esecutivo di Settore nell’ambito degli indirizzi generali di previsione di spesa approvati dal Consiglio Nazionale di Settore.

Articolo 24 Il Segretario Nazionale di Settore

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10 in materia di poteri del Segretario Generale Nazionale, il Segretario Nazionale di Settore ha la rappresentanza del Settore della FIMMG e coordina l’attività della Segreteria Nazionale di Settore. In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni sono assunte dal Vice Segretario Nazionale di Settore, cui il Segretario Nazionale di Settore può delegare di volta in volta parte delle sue funzioni.

2. Il Segretario Nazionale di Settore dispone della firma sociale secondo quanto previsto all’art.10, punto 2.

SECONDA PARTE

TITOLO V
Gli organi periferici della Federazione
La Federazione Regionale FIMMG

Articolo 25 Il Segretario Generale Regionale

1. Il Segretario Generale Regionale ha la rappresentanza del Sindacato e di tutti i Settori che lo compongono a livello Regionale. Dispone della firma sociale.

2. Il Segretario Generale Regionale delega ai Segretari Regionali dei Settori, la firma sociale per gli affari correnti inerenti il Settore di competenza.

3. Il Segretario Generale Regionale dispone in proprio della firma in occasione della stipula delle convenzioni e/o dei contratti regionali, ma i Segretari Regionali dei Settori partecipano attivamente alle trattative per la stipula di tali accordi. Per procedere alla sottoscrizione degli accordi inerenti i settori è obbligatoria la richiesta del parere dei Segretari Regionali dei Settori sopra citati.

Articolo 26 L’Assemblea Regionale Generale

1. L’Assemblea Regionale Generale è costituita dai Consiglieri Regionali e da tutti i componenti dei Consigli Provinciali di tutte le Province.

2. L’Assemblea Regionale Generale cura l’informazione sullo stato di attuazione degli accordi a livello regionale. Si riunisce su convocazione del Segretario Generale Regionale ed in seduta straordinaria, sempre su convocazione del Segretario Generale Regionale o su richiesta dei due terzi dei membri del Consiglio Regionale Generale o di un terzo dei membri dell’Assemblea.

3. L’Assemblea Regionale delibera sulle modifiche dello Statuto Regionale che dovranno essere sottoposte al parere ed all’approvazione della Segreteria Nazionale, come previsto dagli artt. 5 e 15 del presente Statuto.

4. L’Assemblea Regionale Generale elegge, ove previsto, il Presidente Regionale Generale.

Articolo 27 Il Consiglio Regionale Generale

1. Il Consiglio Regionale Generale è espressione delle Sezioni Provinciali e dei Settori Regionali.

2. Esso è composto da:
7 Consiglieri se il numero delle Sezioni Provinciali della Regione non supera le 3;
11 Consiglieri se il numero delle Sezioni Provinciali della Regione non supera le 5;
15 Consiglieri se il numero delle Sezioni Provinciali della Regione non supera le 8;
21 Consiglieri se il numero delle Sezioni Provinciali della Regione è 9 o superiore.

3. Ogni quattro anni, o anche anticipatamente se in prossimità del rinnovo delle cariche elettive regionali, il Segretario Regionale Generale, su indicazione del Consiglio Regionale Generale e sulla base dei dati sul numero degli iscritti di ciascuna sezione provinciale forniti dalla Segreteria Amministrativa Nazionale Generale, comunicherà a ciascuna Sezione Provinciale il numero dei Consiglieri che la Sezione Provinciale stessa dovrà designare quali rappresentanti in seno al Consiglio Regionale Generale.

4. L’indicazione di cui sopra avverrà seguendo i sotto elencati criteri:
ogni Sezione Provinciale dovrà essere rappresentata almeno da un Consigliere, in questo caso sarà il Segretario della Sezione o un suo delegato;
ogni Sezione Provinciale non potrà essere rappresentata nel Consiglio Regionale con più della metà dei componenti il Consiglio stesso, fatto salvo il caso che nella Regione vi siano due sole Sezioni Provinciali. I membri di diritto previsti al successivo punto 5 prima parte, in ogni caso, non vengono computati quali rappresentanti della provincia di appartenenza.
il numero complessivo dei Medici iscritti alle Sezioni Provinciali della Regione sarà diviso, rispettivamente, per 7, per 11, per 15 o per 21, secondo quanto stabilito nel 2º comma del presente articolo; tale numero sarà definito dalla somma delle medie aritmetiche degli iscritti, nell’ultimo quadriennio, alle sezioni provinciali in regola con il versamento delle quote sociali alla tesoreria nazionale in ottemperanza a quanto prescritto dall’articolo 8 comma 8 della prima parte del presente Statuto;
il quoziente così ottenuto sarà preso quale divisore della media dell’ultimo quadriennio dei Medici iscritti a ciascuna Sezione Provinciale, come normato al precedente punto 3. L’ulteriore quoziente determinerà il numero dei Consiglieri che ciascuna Sezione Provinciale avrà diritto a designare quali propri rappresentanti nel Consiglio Regionale di Settore;
qualora con le operazioni, di cui alle lettere precedenti, non si assegnassero tutti i posti disponibili, questi saranno assegnati alle Sezioni con maggiori resti;
i Consiglieri da eleggere nel Consiglio Regionale Generale debbono comunque essere Consiglieri delle rispettive Sezioni Provinciali;
nelle regioni in cui sia presente una unica Sezione Provinciale o una unica Provincia, il Consiglio Regionale Generale sarà coincidente con il consiglio della Sezione Provinciale.

5. Fanno parte a pieno titolo del Consiglio Regionale Generale i Segretari Regionali di Settore della Regione stessa. Fanno parte di diritto del Consiglio Regionale Generale, senza diritto di voto, i membri della relativa Regione eletti alle cariche nazionali.

6. Il Consiglio Regionale Generale elegge a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta il Segretario Generale Regionale, uno o più Vice Segretari Regionali di cui uno Vicario, ed un Segretario Amministrativo (Tesoriere) che costituiscono l’Esecutivo Regionale, e tre Revisori dei Conti più un supplente.

7. Il Segretario Generale Regionale deve essere candidato da almeno un terzo dei Consiglieri Regionali. Può essere candidato ed eletto a Segretario Generale Regionale, un Componente del Consiglio Generale Regionale.

8. Nel Consiglio Regionale Generale le votazioni avvengono a maggioranza semplice dei presenti. Normalmente si vota per alzata di mano. Quando la decisione riguarda singoli nominativi il voto deve essere segreto ed espresso in urna.

9. Il Consiglio Regionale Generale può prevedere, in piena autonomia, la partecipazione ai propri organismi direttivi di esponenti di altre associazioni di medici di medicina generale regionali, purché iscritti alla FIMMG.

10. Il Consiglio Regionale Generale cura:
l’attuazione della politica sindacale a livello regionale secondo le linee programmatiche nazionali e stipula gli accordi demandati dall’ACN a livello di trattativa regionale;
l’organizzazione delle Sezioni nelle Province ove non siano costituite;
il coordinamento delle iniziative sindacali nazionali e provinciali a livello regionale;
la designazione dei rappresentanti in seno agli Organi Regionali;
i rapporti con la Regione per quanto attiene alle iniziative o attività in materia sanitaria e con la Federazione Regionale degli Ordini dei Medici;
la designazione, su proposta del Segretario Generale Regionale, del candidato regionale per la consulta ENPAM per la Medicina Generale, nonché dei candidati regionali in tutti gli organi elettivi per la medicina generale che vengano previsti dall’attuale e dagli eventuali futuri statuti dell’Ente;
l’approvazione del rendiconto consuntivo e degli indirizzi preventivi di spesa annuali;
l’informazione della categoria anche attraverso l’attività di editrice degli organi di stampa periodici ufficiali della Federazione Regionale dei quali potranno essere pubblicati supplementi a seconda delle esigenze e di cui il Consiglio Regionale nomina il direttore responsabile;
la promozione di tutte quelle iniziative finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nei principi costitutivi di cui all’art. 2 punto 1 lettera a) del presente statuto, anche in specifico raccordo con analoghi organismi di livello nazionale. Per esempio, per l’attività editoriale e per quella formativa e di ricerca, tramite la strutturazione di attività di centro studi e ricerche, di attività di formazione professionale, di iniziative di formazione dei quadri sindacali e di formazione del personale degli studi Medici – attivati sulla base di specifici regolamenti – il Consiglio Regionale potrà avvalersi dell’opera anche retribuita di società e professionisti esterni, potrà altresì ricercare pubblicità per la copertura delle spese, anche delegando tale ricerca a terzi..

11. Per l’attività editoriale il Consiglio Regionale potrà autorizzare il ricorso all’opera anche retribuita di società e professionisti esterni; potrà altresì autorizzare la raccolta di pubblicità per la copertura delle spese, anche delegando tale raccolta a terzi.

12. Le riunioni del Consiglio regionale possono essere tenute a rotazione nelle sedi delle Sezioni provinciali.

13. Il Consiglio Regionale Generale, presieduto e convocato dal Segretario Generale Regionale – o su delega dal Vice Segretario regionale Vicario – si riunisce di norma ogni quadrimestre ed ogni qualvolta L’Esecutivo regionale lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Consiglieri regionali.

14. Le riunioni del Consiglio regionale sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Articolo 28 L’Esecutivo Generale Regionale

1. L’Esecutivo Generale Regionale resta in carica quattro anni. La sede è nella città in cui risiede l’Assessorato Regionale alla Sanità salvo casi particolari che verranno decisi dal Consiglio Regionale.

2. Il Vice Segretario Generale Regionale Vicario sostituisce a tutti gli effetti il Segretario Generale Regionale in caso di sua assenza o impedimento e collabora con lo stesso all’attuazione dei deliberati del Consiglio Generale Regionale e disimpegna le funzioni ad esso delegate dal Segretario Regionale.

3. Il Tesoriere dispone di un fondo regionale delle spese correnti, al quale contribuiscono le Sezioni Provinciali proporzionalmente al numero degli iscritti e ne cura l’amministrazione. L’ammontare e modalità di versamento della quota verranno deliberate dal Consiglio Regionale.

4. Ogni anno il Tesoriere Regionale è tenuto a trasmettere al Segretario Amministrativo Generale Nazionale una dichiarazione della avvenuta riunione del Consiglio nella quale è stato approvato il rendiconto consuntivo.

Articolo 29 Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. In numero di tre più un supplente sono eletti dal Consiglio Generale Regionale a scrutinio segreto contemporaneamente all’Esecutivo Generale Regionale e con le stesse modalità.

2. Sono compiti dei Revisori dei Conti l’esame dei documenti contabili e la verifica della legittimità delle spese sostenute; verificano la consistenza di cassa ed hanno diritto di esaminare qualsiasi documento amministrativo contabile relativo alla gestione. Organi Regionali di Settore

Articolo 30 L’Assemblea Regionale di Settore

1. L’Assemblea Regionale di Settore è costituita dai Segretari e Vice Segretari Provinciali del Settore o loro delegati purché membri del Consiglio Direttivo, Provinciale, dai Fiduciari ASL del settore, dai responsabili di Distretto e dai membri del Consiglio Regionale del Settore. All’assemblea regionale di settore possono partecipare i Segretari Regionali Generali.

2. Cura l’informazione sullo stato di attuazione degli accordi a livello regionale. Si riunisce su convocazione del Segretario Regionale di Settore ed in seduta straordinaria sempre su convocazione del Segretario Regionale di Settore o su richiesta dei due terzi dei membri del Consiglio Regionale o di un terzo dei membri dell’Assemblea.

3. L’Assemblea Regionale delibera sulle modifiche dello Statuto Regionale che dovranno essere sottoposte al preventivo giudizio di cui all’art. 5 della prima parte del presente Statuto.

Articolo 31 Il Consiglio Regionale di Settore

1. Il Consiglio Regionale di Settore è espressione delle Sezioni Provinciali di Settore.

2. Il Consiglio Regionale di Settore può essere costituito quando nella Regione siano presenti un numero di iscritti al Settore stesso uguale o superiore al numero delle province moltiplicato 5.

3. Esso è composto da:
7 Consiglieri se il numero delle Sezioni Provinciali della Regione non supera le 3;
11 Consiglieri se il numero delle Sezioni Provinciali della Regione non supera le 5;
15 Consiglieri se il numero delle Sezioni Provinciali della Regione non supera le 8;
21 Consiglieri se il numero delle Sezioni Provinciali della Regione è 9 o superiore.
4. Ogni quattro anni, o anche anticipatamente se in prossimità del rinnovo delle cariche elettive regionali, il Segretario Regionale di Settore, su indicazione del Consiglio Regionale, comunicherà a ciascuna Sezione Provinciale il numero dei Consiglieri che la Sezione Provinciale stessa dovrà designare quali rappresentanti in seno al Consiglio Regionale di Settore.

5.L’indicazione di cui sopra avverrà seguendo i sotto elencati criteri:
ogni Sezione Provinciale dovrà essere rappresentata almeno da un Consigliere, in questo caso sarà il Segretario della Sezione o un Consigliere suo delegato;
ogni Sezione Provinciale non potrà essere rappresentata nel Consiglio Regionale di Settore con più della metà dei componenti il Consiglio stesso, fatto salvo il caso che nella Regione vi siano due sole Sezioni Provinciali;
il numero complessivo dei Medici iscritti alle Sezioni Provinciali della Regione sarà diviso, rispettivamente, per 7, per 11, per 15 o per 21, secondo quanto stabilito nel 2º comma del presente articolo; tale numero sarà definito dalla somma delle medie aritmetiche degli iscritti, nell’ultimo triennio, alle sezioni provinciali in regola con il versamento delle quote sociali alla tesoreria nazionale in ottemperanza a quanto prescritto dall’articolo 8 comma 8 della prima parte del presente Statuto;
il quoziente così ottenuto sarà preso quale divisore della media dell’ultimotriennio dei Medici iscritti a ciascuna Sezione Provinciale, come normato al precedente punto 3. L’ulteriore quoziente determinerà il numero dei Consiglieri che ciascuna Sezione Provinciale avrà diritto a designare quali propri rappresentanti nel Consiglio Regionale di Settore;
qualora con le operazioni, di cui alle lettere precedenti, non si assegnassero tutti i posti disponibili, questi saranno assegnati alle Sezioni con maggiori resti;
i Consiglieri da eleggere nel Consiglio Regionale di Settore debbono comunque essere Consiglieri delle rispettive Sezioni Provinciali;
per la Valle d’Aosta il Consiglio Regionale di Settore sarà composto dai Consiglieri della Sezione Provinciale.

6. Fanno parte di diritto del Consiglio Regionale di Settore i membri della relativa Regione eletti alle cariche nazionali con diritto di voto solo se non alterano il rapporto previsto al comma 5, lettera b), dando priorità al più alto in grado.

7. Il Consiglio Regionale di Settore elegge a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta al suo interno un Segretario Regionale di Settore un Vice Segretario Regionale di Settore ed un Segretario Amministrativo (Tesoriere) che costituiscono l’Esecutivo Regionale e tre Revisori dei Conti più un supplente.

8. Nel Consiglio Regionale di Settore le votazioni avvengono a maggioranza semplice dei presenti. Normalmente si vota per alzata di mano. Quando la decisione riguarda singoli nominativi il voto deve essere segreto ed espresso in urna.

9. Il Consiglio regionale di Settore può prevedere, in piena autonomia, la partecipazione ai propri organismi direttivi di esponenti di altre associazioni di medici di medicina generale regionali, purché iscritti alla FIMMG.

10. Il Consiglio Regionale di Settore cura:
l’attuazione della politica sindacale a livello regionale secondo le linee programmatiche nazionali e stipula gli accordi demandati dall’ACN a livello di trattativa regionale;
l’organizzazione delle Sezioni nelle province ove non siano costituite;
il coordinamento delle iniziative sindacali nazionali e provinciali a livello regionale;
approva il rendiconto consuntivo e gli indirizzi preventivi di spesa annuali;
informa la categoria anche attraverso l’attività di editrice degli organi di stampa periodici ufficiali della Federazione Regionale dei quali potranno essere pubblicati supplementi a seconda delle esigenze e di cui il Consiglio Regionale nomina il direttore responsabile;
promuove tutte quelle iniziative finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nei principi costitutivi di cui all’art. 2 punto 1 lettera a) del presente statuto. Per esempio, per l’attività editoriale e per quella formativa e di ricerca, tramite la strutturazione di un centro studi e ricerche, di una scuola di formazione professionale, di una scuola di formazione dei quadri sindacali e di formazione del personale degli studi Medici – attivati sulla base di specifici regolamenti -il Consiglio Regionale potrà avvalersi dell’opera anche retribuita di società e professionisti esterni, potrà altresì ricercare pubblicità per la copertura delle spese, anche delegando tale ricerca a terzi.

11. Per l’attività editoriale il Consiglio Regionale potrà autorizzare il ricorso all’opera anche retribuita di società e professionisti esterni; potrà altresì autorizzare la raccolta di pubblicità per la copertura delle spese, anche delegando tale raccolta a terzi.

12. Le riunioni del Consiglio regionale possono essere tenute a rotazione nelle sedi delle Sezioni provinciali.

13. Il Consiglio regionale di Settore, presieduto e convocato dal Segretario regionale di Settore- o su delega dal Vice Segretario regionale – si riunisce di norma ogni quadrimestre ed ogni qualvolta la segreteria regionale lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Segretari provinciali.

14. Le riunioni del Consiglio regionale sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

Articolo 32 L’Esecutivo Regionale di Settore

1. L’Esecutivo Regionale resta in carica quattro anni. La sede è quella dove risiede l’Assessorato Regionale alla Sanità salvo casi particolari che verranno decisi dal Consiglio Regionale.

2. Il Segretario Regionale rappresenta il Settore del Sindacato in ogni sede e dispone della firma sociale del Settore in sede regionale su delega del Segretario Generale Regionale.

3. Il Vice Segretario Regionale sostituisce a tutti gli effetti il Segretario Regionale in caso di sua assenza o impedimento e collabora con lo stesso all’attuazione dei deliberati del Consiglio Regionale e disimpegna le funzioni ad esso delegate dal Segretario Regionale.

4. Il Tesoriere dispone di un fondo regionale delle spese correnti, al quale contribuiscono le Sezioni Provinciali proporzionalmente al numero degli iscritti e ne cura l’amministrazione. L’ammontare della quota viene deliberata dal Consiglio Regionale, ed è riscossa con i criteri e le modalità di cui all’art.

19 in misura comunque non superiore all’ammontare della quota associativa nazionale, stabilita dal Consiglio Nazionale di Settore a mente dell’art. 12 punto 2 lettera b) della prima parte del presente statuto.

5. Ogni anno il Tesoriere Regionale di Settore è tenuto a trasmettere al Segretario Amministrativo Generale Nazionale il verbale del Consiglio regionale che ha approvato il rendiconto consuntivo.

Articolo 33 Il Collegio dei Revisori dei Conti di Settore

1. In numero di tre più un supplente sono eletti dal Consiglio Regionale di Settore a scrutinio segreto contemporaneamente all’Esecutivo Regionale di Settore e con le stesse modalità.

2. Sono compiti dei Revisori dei Conti l’esame dei documenti contabili e la verifica della legittimità delle spese sostenute; verificano la consistenza di cassa ed hanno diritto di esaminare qualsiasi documento amministrativo contabile relativo alla gestione. Gli Organi Provinciali

Articolo 34 Il Segretario Generale Provinciale

1. Il Segretario Generale provinciale ha la rappresentanza generale della Sezione e dei Settori in ogni sede. Dispone della firma sociale.

2. È facoltà del Segretario Generale Provinciale delegare ai Segretari Provinciali di Settore la firma di accordi inerenti il loro specifico Settore.

3. Il Segretario Generale Provinciale delega ai Segretari Provinciali di Settore la firma sociale per gli affari inerenti il settore di competenza.

4. I Segretari Provinciali di Settore partecipano attivamente alle trattative, per la stipula di accordi convenzionali e/o contratti aziendali o distrettuali di loro interesse.

5. Il Segretario Generale Provinciale fa parte del Consiglio Regionale.

6. Laddove il territorio della Provincia coincida con un’unica ASL, il Segretario Provinciale di Settore assume anche le funzioni di Fiduciario di ASL.

7. Il Segretario Provinciale fa parte del Consiglio di ASL e vi partecipa personalmente o delegando uno dei Vice Segretari.

8. Il Vice Segretario Vicario sostituisce nelle sue funzioni il Segretario in caso di sua assenza o impedimento e disimpegna le funzioni eventualmente delegate dal Segretario.

Articolo 35 La Sezione Provinciale Generale

1. Possono essere costituite Sezioni Provinciali Generali quando sono presenti almeno 5 iscritti.

2. Le Sezioni Provinciali Generali sono articolate sulla base del decentramento organizzativo e su delibera del Consiglio Direttivo Provinciale, in Sezioni di ASL ed eventualmente in Unità di Distretto.

3. Il Consiglio Direttivo Provinciale determina la composizione numerica dei consigli ASL e di Distretto, ai fini delle elezioni di cui al successivo art. 36.

Articolo 36 L’Assemblea Provinciale Generale

1. L’Assemblea Provinciale Generale è composta dagli iscritti della provincia ed è convocata dal Presidente provinciale, ove previsto, o dal Segretario Provinciale, in caso di assenza del Presidente provinciale, su richiesta del Segretario Provinciale o su richiesta di almeno un terzo degli iscritti o di due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo Provinciale. In ogni caso l’avviso deve essere inviato tempestivamente agli iscritti corredato dal relativo Ordine del Giorno.

2. L’Assemblea Provinciale Generale stabilisce le linee di politica sindacale provinciale da sostenere nell’ambito degli organi regionali e nazionali, approva il rendiconto consuntivo e gli indirizzi generali preventivi di spesa annuali ed elegge il Presidente provinciale, ove previsto. Gli iscritti di cui all’art. 3 comma 1 eleggono i membri di loro competenza del Consiglio Direttivo Provinciale, i Revisori dei Conti ed i Probiviri. Gli iscritti hanno diritto a partecipare alla vita del Sindacato versando le quote stabilite dall’Assemblea Provinciale stessa su proposta del Consiglio Direttivo. Solo gli iscritti in regola con il versamento della quota sociale hanno diritto al voto e sono eleggibili.

3. L’Assemblea Provinciale Generale delibera, con la maggioranza prevista dal precedente art. 8 punto 17, sulle modifiche dello Statuto della Sezione Provinciale che dovranno essere sottoposte al preventivo giudizio di cui all’art. 5 della prima parte del presente Statuto.

4.L’Assemblea Provinciale Generale è presieduta dal Presidente Provinciale, ove previsto, il quale è garante dello Statuto. Ove non previsto o In caso di impedimento o di assenza, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Segretario Provinciale.

5 I membri proclamati eletti al Consiglio Direttivo Provinciale, sono convocati dal Presidente Provinciale, ove previsto, o in mancanza dal consigliere eletto più anziano, che in tale occasione presiede il Consiglio, entro 10 giorni dalla proclamazione, per la elezione dell’esecutivo provinciale.

Articolo 37 Validità dell’Assemblea Provinciale Generale

1. L’Assemblea Provinciale è valida in prima convocazione se presente la maggioranza assoluta degli iscritti (metà più uno), in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti purché superiore al numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 38 Il Consiglio Direttivo Provinciale Generale

1. Il Consiglio Direttivo Provinciale Generale è composto dai fiduciari di ASL o di Distretto, se l’ASL coincide con la Provincia, e da un numero di membri superiore di almeno una unità rispetto al numero dei Fiduciari di ASL o di Distretto, se l’ASL coincide con la Provincia, eletti dall’Assemblea provinciale nei modi previsti dal presente Statuto.

2. Del Consiglio Direttivo Provinciale Generale fanno parte a pieno titolo i Segretari Provinciali di Settore.

3. I rappresentanti di Distretto, ove attivati, possono partecipare ai lavori del Consiglio Direttivo provinciale, con voto consultivo oppure con diritto di voto, tenuto conto delle diverse realtà organizzative territoriali, su delibera dell’Assemblea Provinciale Generale.

4. Il Consiglio Direttivo Provinciale ha funzioni di coordinamento provinciale e di promozione e rappresenta la Sezione Provinciale quale organo periferico del Sindacato Nazionale.

5. Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge l’Esecutivo Provinciale Generale tra i suoi membri eletti dall’Assemblea Provinciale e i componenti di cui al precedente comma 2.

6. Il Consiglio Direttivo Provinciale designa i rappresentanti in seno a Organi provinciali, convalida quelli designati a livello delle singole ASL e quelli designati come rappresentanti a livello di distretto ed elegge i delegati al Congresso Nazionale Ordinario. Esamina le domande di iscrizione al Sindacato per l’eventuale accettazione.

7. Il Consiglio Direttivo Provinciale cura l’applicazione degli accordi convenzionali e vigila sul rispetto delle convenzioni nazionali. Designa i rappresentanti sindacali presso altre associazioni sindacali mediche e presso l’Ordine dei Medici. Decide sugli oneri necessari per il suo funzionamento e per quello delle Sezioni periferiche. Delibera il rimborso delle spese sostenute per ragioni sociali e le indennità dei suoi membri. Approva gli indirizzi generali preventivi di spesa ed il rendiconto consuntivo da sottoporre all’Assemblea.

8. Fanno parte del Consiglio Direttivo Provinciale senza diritto di voto gli iscritti della FIMMG provinciale che ricoprano comunque cariche nazionali elettive nel Sindacato.

9. Il Consiglio Direttivo Provinciale cura l’informazione della categoria anche attraverso l’attività di editrice degli organi di stampa periodici ufficiali della sezione provinciale dei quali potranno essere pubblicati supplementi a seconda delle esigenze e di cui il Consiglio Direttivo Provinciale nomina il direttore responsabile.

10. Per la promozione di tutte quelle iniziative finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nei principi costitutivi di cui all’art. 2 punto 1 lettera a) del presente statuto – per esempio, per l’attività editoriale e per quella formativa e di ricerca, tramite la strutturazione di un centro studi e ricerche, di una scuola professionale, di una scuola di formazione dei quadri sindacali e di formazione del personale degli studi medici, attivati sulla base di specifici regolamenti, – il Consiglio Direttivo Provinciale potrà avvalersi dell’opera anche retribuita di società e professionisti esterni, potrà altresì ricercare pubblicità per la copertura delle spese, anche delegando tale ricerca a terzi.

11. Il Consiglio Direttivo Provinciale, si riunisce su convocazione del Segretario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Decide a maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni sono valide se presenti la metà più uno dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Segretario.

Articolo 39 Elezione del Consiglio Direttivo Provinciale Generale

1. L’elezione del Consiglio Direttivo Provinciale Generale ha luogo ogni quattro anni con voto segreto nel rispetto degli artt. 36, 37 della seconda parte del presente Statuto. Il voto dovrà essere espresso di persona dai singoli iscritti.

2. Le elezioni sono deliberate alla scadenza del mandato, dal Consiglio Direttivo uscente e sono convocate dal Presidente Provinciale, oppure, ove non presente, dal Segretario Generale Provinciale, 30 giorni prima della data di effettuazione delle elezioni stesse con lettera a tutti gli iscritti aventi diritto nella quale sono indicate tempi e modalità di tutte le operazioni connesse al rinnovo elettorale (candidature, dislocazione dei seggi, diritto al voto, modalità di voto, ecc.).

3. Nei primi 15 giorni verranno accettate le candidature, che dovranno essere presentate alla Segreteria Provinciale del Sindacato da parte dei singoli interessati entro le ore 18 del quindicesimo giorno antecedente la data di voto.

4. Ogni iscritto può esprimere sulla scheda un numero massimo di preferenze pari al numero di Consiglieri eleggibili tra quelli che hanno presentato la propria candidatura secondo le modalità di cui al comma precedente.

5. Saranno proclamati eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, fino alla concorrenza dei posti disponibili.

Articolo 40 L’Esecutivo Provinciale Generale

1. I componenti del Consiglio Direttivo Provinciale Generale convocati dal Presidente provinciale, ove previsto, o dal Consigliere più anziano d’età entro 15 giorni dalla proclamazione ufficiale, provvederanno alla elezione a maggioranza semplice, a scrutinio segreto, e con votazioni separate, tra i membri eletti dall’Assemblea Provinciale del:
Segretario Provinciale Generale
uno o più Vice Segretari Provinciali di cui uno Vicario
Segretario Amministrativo (Tesoriere)
che costituiscono l’Esecutivo Provinciale Generale.

2. Il Consiglio Direttivo Provinciale può integrare l’Esecutivo con l’elezione di un Segretario Organizzativo, di un Responsabile stampa, di un Esperto in problemi previdenziali e di altri membri cooptati aventi tutti voto consultivo.

3. Nel caso di sottosezioni di ASL che, pur essendo di province diverse, si trovino contemporaneamente impegnati in trattativa con la stessa azienda, i Consigli direttivi delle due Province interessate si riuniscono in assemblea congiunta ed eleggono un unico gruppo delegato alle trattative individuando il medico che ha delega di firma degli accordi.

Articolo 41 Il Tesoriere Provinciale Generale

1. Il Tesoriere è responsabile della Cassa provinciale e raccoglie i contributi sindacali dagli iscritti della provincia.

2. Provvede ai versamenti alla Sede Nazionale, alle spese provinciali e a quella regionale e alle spese documentate delle varie sottosezioni periferiche, preventivamente approvate dal Consiglio provinciale.

3. Predispone il rendiconto consuntivo e gli indirizzi generali preventivi di spesa annuali da presentare all’approvazione dell’Assemblea.

4. Ogni anno il Tesoriere Generale Provinciale è tenuto a trasmettere al Segretario Amministrativo Generale Nazionale una dichiarazione della avvenuta riunione dell’Assemblea Provinciale che ha approvato il rendiconto consuntivo.

Articolo 42 I Revisori dei Conti della Sezione Provinciale Generale

1. In numero di tre più un supplente sono eletti dall’Assemblea Provinciale Generale a scrutinio segreto contemporaneamente al Consiglio Direttivo e con le stesse modalità.

2. Sono compiti dei Revisori dei Conti l’esame dei documenti contabili e la verifica della legittimità delle spese sostenute; verificano la consistenza di cassa ed hanno diritto di esaminare qualsiasi documento amministrativo contabile relativo alla gestione.

Articolo 43 Il Collegio dei Probiviri della Sezione Provinciale Generale

1. In numero di tre hanno funzione arbitrale e disciplinare nei confronti degli iscritti ad eccezione di quanto previsto dal precedente articolo 17 punto 3. Sono i tutori dell’osservanza dello Statuto.

2. Il Collegio dei Probiviri Provinciale, su designazione del Consiglio dei Probiviri Nazionale, può esercitare le proprie funzioni anche nei confronti di iscritti a sezioni provinciali limitrofe, che, per consistenza numerica, non abbiano la possibilità di eleggere un proprio autonomo Collegio.

3. Avverso i provvedimenti dei Probiviri è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica dello stesso all’interessato, ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri, secondo il disposto all’art. 17 dello Statuto Nazionale.

4. Il ricorso, da evadere entro il termine massimo di 90 giorni, è sospensivo del provvedimento adottato dal collegio dei probiviri della sezione provinciale Generale.

Le Sottosezioni di ASL
Articolo 44 L’Assemblea di ASL e/o di Distretto

1. Le Assemblee di ASL e/o di distretto sono composte da tutti gli iscritti appartenenti alla ASL o al distretto e sono convocate dal Fiduciario di ASL o dal Segretario provinciale se l’ASL coincide con la Provincia, ogni qualvolta sia necessario, su propria iniziativa o su richiesta di due terzi dei membri del Consiglio o di un terzo degli iscritti, con l’assenso del Segretario Provinciale che partecipa di persona o vi invia un proprio delegato.

2. L’Assemblea elegge il Consiglio di ASL o di Distretto in analogia con quanto previsto dai precedenti articoli 35, 36 e 37. Il Fiduciario di ASL o di Distretto, se l’ASL coincide con la Provincia, e il rappresentante di Distretto devono inviare al Segretario Provinciale il verbale delle riunioni assembleari e consiliari. Il mancato invio dei suddetti verbali comporta la nullità degli atti.

3. L’Assemblea di ASL o di Distretto ha potere deliberativo solo sui problemi riguardanti esclusivamente il territorio di competenza e le decisioni assunte debbono essere sottoposte all’approvazione dell’Esecutivo Provinciale di Settore in mancanza della quale le deliberazioni assunte sono nulle.

Articolo 45 Il Consiglio di ASL

1. Il Consiglio di ASL o di Distretto, se l’ASL coincide con la Provincia, elegge il Fiduciario e il Vice Fiduciario nei modi previsti dal presente Statuto per l’Esecutivo Provinciale.

2. Il Consiglio di ASL o di Distretto, se l’ASL coincide con la Provincia, applica le direttive degli Organi Statutari del Sindacato e cura l’attuazione locale degli accordi nazionali.

Articolo 46 Il Fiduciario di ASL o di Distretto e il Rappresentante di Distretto

1. Il Fiduciario di ASL o di Distretto, se l’ASL coincide con la Provincia, e il rappresentante di distretto sono responsabili locali del Sindacato ma non dispongono della firma sociale; fanno parte di diritto del Consiglio Provinciale; costituiscono, insieme ai membri del Consiglio Regionale, l’Assemblea Regionale. I Fiduciari di ASL o di Distretto, se l’ASL coincide con la Provincia, hanno diritto di voto nel Consiglio Provinciale. In caso di assenza non giustificata per tre volte consecutive da questi organi vengono dichiarati decaduti con atto del Segretario Provinciale, su delibera del Consiglio Provinciale. In tal caso il Consiglio di ASL o di Distretto, se l’ASL coincide con la Provincia, provvede, entro 10 giorni ad eleggere il nuovo Fiduciario e, nello stesso termine di tempo, l’Assemblea di distretto provvede a nominare il nuovo rappresentante. Il Vice Fiduciario di ASL o di Distretto, se l’ASL coincide con la Provincia, sostituisce il Fiduciario in caso di sua assenza o impedimento e partecipa in forma consultiva alle riunioni del Consiglio Provinciale.

2. La carica di Fiduciario di ASL o di Distretto, se l’ASL coincide con la Provincia, è incompatibile con le cariche dell’Esecutivo provinciale.

Organi Provinciali di Settore
Articolo 47 La Sezione Provinciale di Settore

1. Possono essere costituite Sezioni Provinciali di Settore quando sono presenti almeno 5 iscritti.

2. Le Sezioni Provinciali sono articolate sulla base del decentramento organizzativo e su delibera del Consiglio Direttivo Provinciale di Settore, in Sezioni di ASL ed eventualmente in Unità di Distretto.

3. Il Consiglio direttivo provinciale di Settore determina la composizione numerica dei consigli ASL e di Distretto, ai fini delle elezioni di cui al successivo art. 48.

Articolo 48 L’Assemblea Provinciale di Settore

1. L’Assemblea Provinciale è composta dagli iscritti di ciascun Settore della provincia ed è convocata dal Presidente provinciale generale, ove previsto, su richiesta del Segretario Provinciale di Settore o, in assenza del Presidente Provinciale, dal Segretario Provinciale di Settore o su richiesta di almeno un terzo degli iscritti o di due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo Provinciale di Settore. In ogni caso l’avviso deve essere inviato tempestivamente agli iscritti corredato dal relativo Ordine del Giorno.

2. L’Assemblea Provinciale stabilisce le linee di politica sindacale provinciale del Settore da sostenere nell’ambito degli organi regionali e nazionali, approva il rendiconto consuntivo e gli indirizzi generali preventivi di spesa annuali, elegge i membri di sua competenza del Consiglio Direttivo Provinciale, i Revisori dei Conti ed i Probiviri. Gli iscritti hanno diritto a partecipare alla vita del Sindacato versando le quote stabilite dall’Assemblea Provinciale stessa su proposta del Consiglio Direttivo. Solo gli iscritti in regola con il versamento della quota sociale hanno diritto al voto e sono eleggibili.

3. L’Assemblea Provinciale delibera, con la maggioranza prevista al precedente art. 8 punto 17, sulle modifiche dello Statuto della Sezione Provinciale di Settore che dovranno essere sottoposte al preventivo giudizio di cui all’art. 5 della prima parte del presente Statuto.

4. L’Assemblea Provinciale è presieduta dal Presidente Provinciale, ove presente, il quale è garante dello Statuto. In caso di impedimento o di assenza, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Segretario Provinciale di Settore.

5. I membri proclamati eletti al Consiglio Direttivo Provinciale di Settore, sono convocati dal Presidente Provinciale, ove presente, o dal Segretario Provinciale del Settore che in tale occasione presiede il Consiglio, entro 10 giorni dalla proclamazione, per la elezione dell’Esecutivo Provinciale.

Articolo 49 Validità dell’Assemblea Provinciale di Settore

1. L’Assemblea Provinciale è valida in prima convocazione se presente la maggioranza assoluta degli iscritti (metà più uno), in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti purché superiore al numero dei componenti del Consiglio Direttivo di Settore.

Articolo 50 Il Consiglio Direttivo Provinciale di Settore

1. Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto dai Fiduciari di ASL e da un numero di membri superiore di almeno una unità rispetto al numero dei Fiduciari di ASL, eletti dall’Assemblea Provinciale nei modi previsti dal presente Statuto.

2. I rappresentanti di Distretto, ove attivati, partecipano ai lavori del Consiglio Direttivo Provinciale di Settore, con voto consultivo oppure con diritto di voto, tenuto conto delle diverse realtà organizzative territoriali, su delibera dell’Assemblea Provinciale di Settore.

3. Il Consiglio Direttivo Provinciale ha funzioni di coordinamento provinciale e di promozione e rappresenta la Sezione Provinciale quale organo periferico del Sindacato Nazionale.

4. Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge l’Esecutivo Provinciale di Settore, tra i membri eletti dall’Assemblea Provinciale.

5. Il Consiglio Direttivo Provinciale designa i rappresentanti in seno a Organi provinciali, convalida quelli designati a livello delle singole ASL e quelli designati come rappresentanti a livello di distretto. Esamina le domande di iscrizione al Sindacato per l’eventuale accettazione.

6. Il Consiglio Direttivo Provinciale cura l’applicazione degli accordi convenzionali e vigila sul rispetto delle convenzioni nazionali. Designa i rappresentanti sindacali presso altre associazioni sindacali mediche e presso l’Ordine dei Medici. Decide sugli oneri necessari per il suo funzionamento e per quello delle Sezioni periferiche. Delibera il rimborso delle spese sostenute per ragioni sociali e le indennità dei suoi membri. Approva gli indirizzi generali preventivi di spesa ed il rendiconto consuntivo da sottoporre all’Assemblea.

7. Fanno parte del Consiglio Direttivo Provinciale, a pieno titolo, gli iscritti della FIMMG provinciale che ricoprano cariche nazionali elettive nel Sindacato.

8. Il Consiglio Direttivo Provinciale cura l’informazione della categoria anche attraverso l’attività di editrice degli organi di stampa periodici ufficiali della sezione provinciale dei quali potranno essere pubblicati supplementi a seconda delle esigenze e di cui il Consiglio Direttivo Provinciale nomina il direttore responsabile.

9. Per la promozione di tutte quelle iniziative finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nei principi costitutivi di cui all’art. 2 punto 1 lettera a) del presente statuto – per esempio, per l’attività editoriale e per quella formativa e di ricerca, tramite la strutturazione di un centro studi e ricerche, di una scuola professionale, di una scuola di formazione dei quadri sindacali e di formazione del personale degli studi medici, attivati sulla base di specifici regolamenti, – il Consiglio Direttivo Provinciale potrà avvalersi dell’opera anche retribuita di società e professionisti esterni, potrà altresì ricercare pubblicità per la copertura delle spese, anche delegando tale ricerca a terzi.

10. Il Consiglio Direttivo Provinciale, si riunisce su convocazione del Segretario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Decide a maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni sono valide se presenti la metà più uno dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Segretario.

Articolo 51 Elezione del Consiglio Direttivo Provinciale di Settore

1. L’elezione del Consiglio Direttivo Provinciale ha luogo con voto segreto nel rispetto degli artt. 48 e 49 della seconda parte del presente Statuto. Il voto dovrà essere espresso di persona dai singoli iscritti.

2. Le elezioni sono deliberate alla scadenza del mandato, dal Consiglio Direttivo uscente e sono convocate dal Presidente Provinciale 30 giorni prima della data di effettuazione delle elezioni stesse con lettera a tutti gli iscritti nella quale sono indicate tempi e modalità di tutte le operazioni connesse al rinnovo elettorale (candidature, dislocazione dei seggi, diritto al voto, modalità di voto, ecc.).

3. Nei primi 15 giorni verranno accettate le candidature, che dovranno essere presentate alla Segreteria Provinciale del Sindacato da parte dei singoli interessati entro le ore 18 del quindicesimo giorno antecedente la data di voto.

4. Ogni iscritto può esprimere sulla scheda un numero massimo di preferenze pari al numero di Consiglieri eleggibili tra quelli che hanno presentato la propria candidatura secondo le modalità di cui al comma precedente.

5. Saranno proclamati eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, fino alla concorrenza dei posti disponibili.

Articolo 52 L’Esecutivo Provinciale di Settore

1. I componenti del Consiglio Direttivo Provinciale convocati dal Presidente provinciale, ove previsto, entro 10 giorni dalla proclamazione ufficiale, provvederanno alla elezione a maggioranza semplice, a scrutinio segreto, e con votazioni separate, tra i membri eletti dall’Assemblea Provinciale del:
Segretario Provinciale
uno o più Vice Segretari
Segretario Amministrativo (Tesoriere)
che costituiscono l’Esecutivo Provinciale.

2. Il Consiglio Direttivo Provinciale può integrare l’Esecutivo con l’elezione di un Segretario Organizzativo, di un Responsabile stampa, di un Esperto in problemi previdenziali e di altri membri cooptati aventi questi ultimi voto consultivo.

Articolo 53 Il Segretario Provinciale di Settore

1. Il Segretario Provinciale di Settore è responsabile della Sezione e della sua politica.

2. Fa parte del Consiglio Regionale di Settore e del Consiglio Generale Provinciale.

3. Il Segretario Provinciale rappresenta il Settore del Sindacato in ogni sede e dispone della firma in sede provinciale su delega del Segretario Generale Provinciale.

4. Laddove il territorio della Provincia coincida con un’unica ASL, il Segretario Provinciale di Settore assume anche le funzioni di Fiduciario di ASL.

5. Il Segretario Provinciale di Settore partecipa di persona al Consiglio di ASL no vi invia un proprio delegato.

6. Il Vice Segretario più anziano di età sostituisce nelle sue funzioni il Segretario in caso di sua assenza o impedimento e disimpegna le funzioni eventualmente delegate dal Segretario.

Articolo 54 Il Tesoriere Provinciale di Settore

1. Il Tesoriere è responsabile della Cassa provinciale e raccoglie i contributi sindacali degli iscritti del rispettivo Settore della provincia.

2. Provvede ai versamenti alla Sede Nazionale, alle spese provinciali e regionali e alle spese documentate delle varie sottosezioni periferiche, preventivamente approvate dal Consiglio Provinciale.

3. Predispone il rendiconto consuntivo e gli indirizzi generali preventivi di spesa annuali da presentare all’approvazione dell’Assemblea.

4. Ogni anno il Tesoriere Provinciale di Settore è tenuto a trasmettere al Segretario Amministrativo Generale Provinciale dichiarazione del Consiglio che ha approvato il Conto Consuntivo.

Articolo 55 I Revisori dei Conti della Sezione Provinciale di Settore

1. In numero di tre più un supplente sono eletti dall’Assemblea Generale a scrutinio segreto contemporaneamente al Consiglio Direttivo e con le stesse modalità.

2. Sono compiti dei Revisori dei Conti l’esame dei documenti contabili e la verifica della legittimità delle spese sostenute; verificano la consistenza di cassa ed hanno diritto di esaminare qualsiasi documento amministrativo contabile relativo alla gestione.

Articolo 56 Il Collegio dei Probiviri della Sezione Provinciale di Settore

1. In numero di tre hanno funzione arbitrale e disciplinare nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo, dei Fiduciari di ASL, dei Consiglieri di ASL e degli iscritti. Sono i tutori dell’osservanza dello Statuto.

2. Il Segretario Provinciale, i Vice Segretari ed il Tesoriere sono giudicati su denuncia del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, in seduta congiunta, dai Probiviri nazionali.

3. Avverso i provvedimenti dei Probiviri è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica dello stesso all’interessato, ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri, secondo il disposto all’art. 21 dello Statuto Nazionale (Parte Prima).

4. Il ricorso, da evadere entro il termine massimo di 90 giorni, è sospensivo del provvedimento adottato dal collegio dei probiviri della sezione provinciale di settore.

Le Sottosezioni di ASL di Settore
Articolo 57 L’Assemblea di ASL e/o di Distretto

1. Le Assemblee di ASL e/o di distretto sono composte da tutti gli iscritti appartenenti alla ASL o al distretto e sono convocate dal Fiduciario di ASL o di Distretto, se l’ASL coincide con la Provincia, ogni qualvolta sia necessario, su propria iniziativa o su richiesta di due terzi dei membri del Consiglio o di un terzo degli iscritti, con l’assenso del Segretario Provinciale che partecipa di persona o vi invia un proprio delegato.

2. L’Assemblea elegge il Consiglio di ASL o di distretto in analogia con quanto previsto dai precedenti articoli 34 e 37. Il Fiduciario di ASL o di Distretto, se l’ASL coincide con la Provincia, devono inviare al Segretario Provinciale il verbale delle riunioni assembleari e consiliari. Il mancato invio dei suddetti verbali comporta la nullità degli atti.

3. L’Assemblea di ASL o di Distretto ha potere deliberativo solo sui problemi riguardanti esclusivamente il territorio di competenza e le decisioni assunte debbono essere sottoposte all’approvazione dell’Esecutivo Provinciale di Settore in mancanza della quale le deliberazioni assunte sono nulle.

Articolo 58 Il Consiglio di ASL

1. Il Consiglio di ASL o di Distretto, se l’ASL coincide con la Provincia, elegge il Fiduciario e il Vice Fiduciario nei modi previsti dal presente Statuto per l’Esecutivo Provinciale.

2. Il Consiglio di ASL o di Distretto, se l’ASL coincide con la Provincia, applica le direttive degli Organi Statutari del Sindacato e cura l’attuazione locale degli accordi nazionali.

Articolo 59 Il Fiduciario di ASL e il Rappresentante di Distretto

1. Il Fiduciario di ASL e il rappresentante di distretto sono responsabili locali del Sindacato, ognuno per il Settore di propria competenza, ma non dispongono della firma sociale; fanno parte di diritto del Consiglio Provinciale; costituiscono, insieme ai membri del Consiglio Regionale, l’Assemblea Regionale. I Fiduciari di ASL o di Distretto, se l’ASL coincide con la provincia, hanno diritto di voto nel Consiglio Provinciale. In caso di assenza non giustificata per tre volte consecutive da questi organi vengono dichiarati decaduti con atto del Segretario Provinciale, su delibera del Consiglio Provinciale. In tal caso il Consiglio di ASL provvede, entro 10 giorni ad eleggere il nuovo Fiduciario e, nello stesso termine di tempo, l’Assemblea di distretto provvede a nominare il nuovo rappresentante. Il Vice Fiduciario di ASL sostituisce il Fiduciario in caso di sua assenza o impedimento e partecipa in forma consultiva alle riunioni del Consiglio Provinciale.

2. La carica di Fiduciario di ASL è compatibile con altre cariche rappresentative o elettive del Sindacato.

Surroga delle cariche – Modifica allo statuto – Durata delle cariche
Articolo 60 Surroga delle Cariche

1. In caso di vacanza delle cariche consiliari nelle Sezioni provinciali generali e di settore si procede come segue:
nell’ambito dei Consiglieri eletti dall’Assemblea i posti vacanti saranno ricoperti dai primi non eletti secondo il computo dei voti ottenuti, fino a un massimo che non superi la metà dei Consiglieri eletti;
i Fiduciari di ASL verranno sostituiti dal Vice Fiduciario in attesa che il Consiglio di ASL provveda ad eleggere il nuovo Fiduciario.

2. L’assenza ingiustificata da tre sedute consecutive determina la decadenza del Consigliere.

Articolo 61 Modifiche Periferiche allo Statuto

1. Le Federazioni Regionali e le Sezioni Provinciali possono mantenere gli Statuti vigenti o adottare Statuti e Regolamenti diversi da quelli proposti dalla seconda parte del presente Statuto Nazionale purché le norme siano con esso compatibili.

2. Il giudizio di compatibilità e l’autorizzazione a mantenere o ad adottare detti Statuti deve essere acquisito nel rispetto delle norme di cui all’art. 5 della prima parte del presente Statuto.

Articolo 62 Durata delle Cariche

1. Tutte le cariche elettive previste dalla seconda parte del presente Statuto durano quattro anni.

TERZA PARTE

Articolo 63 Clausola Compromissoria

1. Tutti gli iscritti alla FIMMG hanno l’obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le delibere adottate dagli Organi dallo stesso previsti.

2. Tutti gli iscritti assumono l’impegno di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni adottate dalla FIMMG. Ogni azione comunque tendente alla elusione dell’obbligo di cui al presente articolo determina sanzioni disciplinari sino all’espulsione dal Sindacato.

3. Comunque per ogni eventuale controversia il Foro esclusivo è quello di Roma dove ha sede la FIMMG.

Articolo 64 – Entrata in vigore

Il presente Statuto entrerà in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua approvazione da parte del Congresso Nazionale.

Norma Finale 1: I regolamenti previsti dal presente Statuto devono essere approvati entro sei mesi dalla sua approvazione.

Norma Transitoria 1

1. Le norme previste dal presente statuto che prevedono modificazioni nella composizione degli organismi elettivi a livello regionale e provinciale, entreranno in vigore al momento della scadenza naturale dei mandati elettorali in corso, fermo restando l’inserimento dei nuovi componenti previsti da questo Statuto La durata del mandato per gli organi periferici elettivi prosegue in regime di prorogatio fino al raggiungimento del termine dei quattro anni previsto dal presente statuto, salvo contraria determinazione del consiglio direttivo uscente.

2. A livello nazionale le cariche elettive previste dal presente Statuto sono prolungate fino al prossimo Congresso Ordinario che sarà convocato nel 2006.

3. Le cariche nazionali che non sono previste nel presente Statuto cessano al momento della sua entrata in vigore.

Norma Transitoria 2

1. A titolo sperimentale, alcune Sezioni provinciali potranno proporre una modifica del loro Statuto, comunque da sottoporre all’approvazione della Segreteria Nazionale, che preveda l’applicazione di un sistema elettorale diverso da quello previsto nelle presenti norme, rispondente ai principi indicati nel successivo paragrafo.

2. L’elezione del Consiglio direttivo avviene per liste con sistema proporzionale, premio di maggioranza e blocco elettorale al 10%. Ogni lista deve essere presentata da almeno il 10% degli iscritti alla sezione. Se la lista candidata è una sola questa può essere acclamata in assemblea elettorale, se sono candidate due o più liste si procede alle votazioni. La scheda deve contenere l’indicazione delle liste e la possibilità di esprimere un certo numero di preferenze. Se lo scrutinio delle liste dimostra che la vincente ha ottenuto più del 50% dei voti alla lista maggioritaria spetta il 70 (80%) dei consiglieri. Se è pari o inferiore al 50% ottiene il 60% dei consiglieri. Le frazioni rimanenti sono distribuite proporzionalmente ai voti ricevuti fra le altre liste che abbiano ottenuto almeno il 10% dei voti. L’attribuzione delle cariche ai singoli candidati viene effettuata in base alle preferenze espresse. I Fiduciari sono eletti con sistema maggioritario.

3. Le Sezioni provinciali che optano per tale scelta dovranno attenersi alle norme definite almeno fino alla successiva scadenza delle cariche o all’eventuale Commissariamento.

4. In caso di Commissariamento le elezioni si svolgono secondo quanto previsto dal presente Statuto nel titolo V.

Norma Transitoria 3

1. Quanto previsto ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell’art. 19 avrà decorrenza dal 1/1/2006.

2. Fino al 31/12/2005 la quota nazionale è stabilita in 40 € per ciascun iscritto.

3. Successivamente al 31 dicembre 2006 le Sezioni non in regola con quanto previsto dall’art. 19 in tutti i suoi commi perderanno il diritto di voto.

Norma Transitoria 4

1. Limitatamente al prossimo rinnovo delle cariche nazionali, i Probiviri eletti dai Consigli Nazionali di Settore potranno avere un’anzianità di iscrizione inferiore a 5 anni, ma comunque non inferiore a 3 anni.

Norma Transitoria n. 5

Entro il termine di sei mesi dalla data di approvazione del presente statuto le Federazioni Regionali e le Sezioni Provinciali devono adeguare, modificando i propri statuti, le norme eventualmente in contrasto con quelle contenute nel presente testo.

Norma Transitoria n. 6

I componenti del disciolto Comitato Centrale restano a far parte del Consiglio Nazionale Generale e conservano le cariche acquisite a livello periferico, senza diritto al voto, fino alle prossime scadenze elettorali stabilite nel presente statuto.

Norma Transitoria n. 7

Il Congresso delega la Signora Antonella Gallozzi a tutte le incombenze necessarie per la pubblicazione del presente Statuto.

Il Regolamento Amministrativo come previsto ex art. 19, n. 10 dello Statuto FIMMG