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Responsabilità medici, approvato il Ddl Gelli. Da colpa medica a rivalsa tutte le novità

A cinque anni dalla legge Balduzzi che, per arginare la medicina difensiva, impose un’interpretazione complicata della colpa medica rendendolo necessario, è legge il Ddl sulla responsabilità proposto da Federico Gelli e perfezionato in senato sotto la guida del relatore Amedeo Bianco, già presidente Fnomceo. Rivediamo in via definitiva le novità.

La legge riguarda tutto il personale sanitario (articolo 1): tutti sono tenuti a rispondere della sicurezza delle cure; all’articolo 2 si attribuisce al difensore civico la funzione di garante del diritto alla salute interpellabile direttamente dai pazienti e si istituiscono i centri regionali per la gestione del rischio sanitario che raccolgono i dati delle strutture sugli errori e li convogliano all’Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità che sarà istituito all’Agenas. All’articolo 4 si danno 7 giorni di tempo agli ospedali per produrre le cartelle cliniche su richiesta del paziente e 30 per le eventuali integrazioni.

La colpa medica – All’articolo6, il ddl sancisce che non è citabile per colpa in via penale il sanitario se chiede il consenso informato del paziente e segue le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida. Queste ultime (articolo 5) vanno fissate da un organismo partecipato da Agenas, Istituto superiore di Sanità, Agenzia del Farmaco Ministero della Salute, Regioni, Province autonome e Fnomceo e con l’apporto delle Società Scientifiche. Lo stesso articolo 6 poi introduce nel codice penale la distinzione tra colpa grave e colpa lieve. In caso “infausto” il sanitario risponde di omicidio o lesioni colpose(gravi) solo se, operando con imperizia, non ha seguito le raccomandazioni previste da linee guida e buone pratiche assistenziali. Il giudice può valutare se nel caso concreto vi siano eccezioni dovute a “rilevanti specificità”. L’articolo 7 sancisce che la responsabilità civile del medico Ssn è extracontrattuale: è il paziente a dover provare che il danno l’ha fatto il medico. E, in tal caso, la denuncia cade in prescrizione dopo 5 anni e non 10,mentre resta contrattuale la Rc dell’azienda sanitaria. Lo stesso articolo obbliga ad assicurarsi non solo le strutture pubbliche per fatti dei loro dipendenti, ma anche quelle private per fatti di sanitari che non sono loro dipendenti. E pure le strutture socio sanitarie. L’articolo 8 introduce il tentativo obbligatorio di conciliazione e, se quello non si conclude, parte l’accertamento tecnico preventivo cui tutte le parti devono partecipare pena il dover pagare le spese della consulenza-indipendentemente dall’esito del giudizio-e di una somma alla parte che ha partecipato alla conciliazione. All’articolo 12 si consente al danneggiato di fare richiesta risarcitoria direttamente all’assicurazione della struttura (10 annidi prescrizione) e/o del sanitario dipendente.

La rivalsa – All’articolo 9 è previsto che l’azienda chiamata a risarcire si rivalga sul sanitario solo per dolo e colpa grave e per un tetto massimo di 3annualità lorde. La rivalsa della struttura pubblica sul dipendente può essere proposta solo se la sentenza di condanna è passata in giudicato ed evidenzia responsabilità per fatti o condotte del sanitario ascrivibili a dolo o colpa grave. All’articolo 10 si obbligano tutte le strutture pubbliche e private (convenzionate e non) ad assicurare la Rc verso terzi e verso prestatori d’opera e renderne pubblici i dati; l’obbligo di assicurare la responsabilità personale del sanitario resta per la libera professione e limitatamente all’azione di rivalsa della struttura verso il sanitario.

Le polizze – Un accordo tra assicurazioni (Ania), Ivass e Ordini che dovrà esitare in un decreto MiSe entro maggio di quest’anno individua i requisiti minimi delle polizze assicurative e quelli relativi all’autoassicurazione della struttura. All’articolo11si estende la copertura agli eventi accaduti in vigenza della polizza e denunciati dall’assicurato nei 5 anni dopo la scadenza del contratto. Le compagnie possono estendere la copertura a eventi accaduti nei 5 anni ante-conclusione del contratto assicurativo, purcheì denunciati in vigenza della polizza. Le strutture (articolo13) devono comunicare al medico se su di lui pende un giudizio. All’articolo 14 si istituisce un fondo di garanzia finanziato dalle compagnie per coprire i danni sopra massimale. L’articolo15 sancisce che nei giudizi dov’è in ballo il medico i medici legali siano affiancati da specialisti della branca dov’è avvenuto il misfatto pescati da un apposito elenco per le Ctu. Verbali e atti conseguenti all’attività di gestione del rischio clinico non potranno essere usati nei processi giudiziali (art 16).

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