La certificazione per il porto d’armi è sicuramente riconducibile fra le prestazioni sanitarie svolte dal medico di medicina generale.
Per prestazioni sanitarie si intendono quelle rese a scopo terapeutico, diagnosi o curativo (e non anche quelle rese ai fini di consulenza scientifica o di ricerca).
Precisamente :
-
per attività di diagnosi si indica l’attività diretta ad identificare la patologia cui i pazienti sono affetti;
-
per prestazione di cura, si intendono le prestazioni di assistenza medico generica, specialistica, infermieristica, infermieristica, ospedaliera e farmaceutica;
-
per prestazioni di riabilitazione si intendono quelle che, al pari delle prestazioni di cura, che prevedono una prevalente prestazione di fare, sono rivolte al recupero funzionale e sociale del soggetto.
Ciò premesso, ed al fine di rendere più comprensibile il dettato normativo, merita di essere richiamata la Circolare 28 gennaio 2005, n. 4/E, che ha ricondotto nell’ambito di esenzione IVA, quando rese dietro pagamento di un corrispettivo, “… le prestazioni rese dai medici di famiglia nell’ambito delle proprie attività convenzionali e istituzionali, comprese quelle attività di natura certificativa strettamente connesse all’attività clinica resa ai propri assistiti e funzionalmente collegate alla tutela della salute delle persone, intesa anche come prevenzione”.
La stessa circolare n. 4/E del 2005, poi, a titolo esemplificativo, elenca una serie di attività che, svolte dai MMG, possono considerarsi esenti, e precisamente :
-
i certificati per esonero dalla educazione fisica;
-
i certificati di idoneità per attività sportiva;
-
i certificati per invio di minori in colonie o comunità;
-
i certificati per avvenuta vaccinazione.