A seguito della valutazione,operata in sede di Comitato Aziendale per la Medicina Generale, di una serie di criticità organizzative del Servizio di C.A. e di inadempienze operate dai Medici riguardanti il rispetto dei turni assegnati ed il debito orario, si ritiene opportuno puntualizzare alcuni aspetti giuridici ed organizzativi, già previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale, ma disattesi da alcuni Medici.
In particolare il Comitato Aziendale all’unanimità ritiene che:
Tutti i Medici di Continuità Assistenziale con incarico a tempo indeterminato e con incarico provvisorio semestrale hanno l’obbligo di rispettare il debito orario mensile previsto dal comma 1) art. 65 A.C.N.. Tale debito è quantificato in 24 ore settimanali ovvero n°104 ore mensili.
Sono consentite deroghe al monte ore di cui sopra SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per giustificati e documentati motivi riconducibili alle seguenti situazioni:
– problemi di salute personale
– obblighi istituzionali
– gravi situazioni famigliari
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