Certificazioni on line per prestazioni di Medicina Termale INPS: regime fiscale di non assoggettabilità ad IVA

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Il rilascio del certificato on line richiesto dall’INPS per le specifiche prestazioni di medicina termale, erogate dall’Istituto a particolari categorie ed effettuabile solo on line, configura a tutti gli effetti una prestazione professionale sanitaria resa nell’ambito di attività libero professionale, finalizzata al riconoscimento della patologia in atto, alla prescrizione dell’ intervento terapeutico e, al contempo, all’ individuazione dell’idoneità del soggetto stesso al trattamento.L’art. 10, n.18, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 esenta dall’assoggettamento all’IVA le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni sanitarie, al fine di facilitarne la fruibilità riducendone il costo.
In relazione all’applicazione di tale esenzione, con la circolare n. 4/E del 28 gennaio 2005, l’Agenzia delle Entrate ha emanato ulteriori istruzioni volte a consentirne la corretta definizione, alla luce delle sentenze del 20/11/2003 – cause 307/01 e 212/01 – della Corte di Giustizia.

Con tali pronunce la Corte ha infatti ribadito che l’esenzione da IVA, prevista dall’art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva (dir. 77/388/CEE del 17 maggio 1977), debba essere riconosciuta alle sole prestazioni mediche cui sia riconducibile quale scopo principale quello terapeutico.

L’Organo di giustizia comunitario ha anche però sottolineato come, per stabilire quale sia lo scopo principale di una prestazione sanitaria, occorra individuare il contesto in cui le prestazioni vengano rese, per cui è possibile riconoscere il beneficio dell’esenzione anche alle prestazioni effettuate per fini preventivi, comprese quelle eseguite nei confronti di persone che non soffrono di alcuna malattia.

In considerazione di quanto sovraesposto e della finalità di tale certificazione mirante a consentire l’esclusiva fruizione, da parte dell’assistito, di prestazioni, sia a titolo terapeutico che preventivo, finalizzate comunque alla specifica tutela dello stato di salute, la prestazione appare concordemente riconducibile tra quelle non assoggettabili al tributo.

FIMMG – Commissione Nazionale Fisco