COMUNICATO NOVITA’ FISCALI PER IL MMGDECRETO-LEGGE  26 ottobre 2019, n. 124

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COMUNICATO NOVITA’ FISCALI PER IL MMG

DECRETO-LEGGE  26 ottobre 2019, n. 124 .     

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili

 

La Commissione Fisco ha iniziato l’analisi del Decreto Fiscale recentemente licenziato dal Governo. Di seguito vengono riassunti alcuni punti che sembrano di più diretto interesse per la categoria del MMG. Nel proseguo la Commissione provvederà a segnalare ulteriori approfondimenti, laddove interverranno specifici chiarimenti della Agenzia delle Entrate.

 

Articolo 14 – Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

I file delle fatture elettroniche trasmessi attraverso lo Sdi (Sistema di Interscambio) saranno memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi. Le informazioni saranno utilizzabili dalla Guardia di finanza per tutte le funzioni istituzionali di polizia economico-finanziaria e dall’Agenzia delle entrate e dalla stessa Gdf per le attività di analisi del rischio e controllo ai fini fiscali.

 

Articolo 15 – Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria

Confermata per il 2020 la disposizione, già dettata per il 2019, che sancisce il divieto di emettere fatture elettroniche tramite lo Sdi per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche e trasmesse tramite il STS (Sistema Tessera Sanitaria). Confermate anche le misure di sicurezza e tutela dei dati.

 

Articolo 18 – Modifiche al regime dell’utilizzo del contante

Viene ridotta di 1.000 euro la soglia che limita le transazioni in denaro contante, passando, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a 2.000 euro. A partire dal 1° gennaio 2022 il limite si abbasserà ulteriormente a 1.000 euro. Resta cruciale l’osservazione delle cosiddette operazioni frazionate, riferite ad una unica prestazione professionale. Ovvero la soglia delle transazioni in denaro non può essere superata laddove il medico incassi il proprio onorario in modo frazionato, ma comunque riconducibile ad una unica prestazione.

 

Articolo 22 – Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici

Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali, dal 1° luglio 2020, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito d’imposta, in compensazione, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, a condizione che nell’anno d’imposta precedente abbiano avuto ricavi/compensi non superiori a 400mila euro. Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

 

Articolo 23 – Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito

È istituita, dal 1° luglio 2020, una specifica sanzione per commercianti e professionisti che non accettano pagamenti, di qualsiasi importo, con carta di debito o di credito. Il suo importo è 30 euro, più il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento. L’autorità competente a ricevere il rapporto relativo a questo tipo di violazioni è il prefetto del territorio in cui le stesse sono state commesse.

 

Articolo 58 – Quota versamenti in acconto

Per i contribuenti soggetti agli Isa, cambia la ripartizione degli acconti Irpef, Ires e Irap: le due rate saranno di pari importo, ognuna del 50%, non più la prima del 40% e la seconda del 60%. La novità opera già per l’anno in corso.

Tenuto conto che i contribuenti hanno già calcolato e, in molti casi, versato la prima rata nella misura del 40%, essi potranno determinare il secondo acconto nella misura del 50% e non del 60%. Il contribuente soggetto agli Isa, che esegue l’acconto per il 2019 sul debito “storico” di 20mila euro, ha già determinato in 8mila euro l’importo da pagare a titolo di prima rata

 

Commissione Fisco FIMMG