Comunicazione Commissione Fisco – ELIMINAZIONE DELLO SPLIT PAYMENT PER I PROFESSIONISTI

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Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87 – meglio noto come Decreto Dignità – operando un rapido dietrofront ha posto fine all’applicazione dello split payment– o scissione dei pagamenti – per le prestazioni assoggettate a ritenuta alla fonte sul reddito .

La novità riguarda, per quanto di competenza della Categoria, le eventuali fatture rilasciate  nei confronti della Pubblica Amministrazione (ULSS, Regione, ecc.) da parte di MMG che percepiscano compensi per prestazioni effettuate nell’ambito delle Commissioni previste in ACN.

Il dietrofront è stato una diretta conseguenza del pressing operato da Ordini e rappresentanti dei professionisti a causa degli effetti negativi, in termini di liquidità, che siffatto meccanismo ha generato nelle casse dei professionisti.

A far data dal 14 luglio 2018, dunque, le fatture che soggiacciono alla ritenuta alla fonte – in sostanza quelle relative alle prestazioni professionali – non sono più oggetto di split paymente, conseguentemente, viene meno l’obbligo del committente di corrispondere l’IVA esposta in fattura direttamente all’erario.

L’IVA attribuita in corso di fatturazione sarà pertanto versata successivamente dal professionista che ha emesso la fattura in occasione dei versamenti periodici.

Lo stop al meccanismo della scissione contabile nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, così come con gli enti pubblici economici, le controllate o le quotate in borsa riguarda tutti i compensi dei professionisti assoggettati alla ritenuta alla fonte sul reddito, non solo a titolo d’imposta ma anche a titolo d’acconto.

Sul piano operativo pertanto, i soggetti sottoposti allo split payment, per le fatture professionali ricevute devono continuare ad applicare le ritenute liquidando, però, l’IVA al fornitore/professionista : IVA che dal 1° luglio 2017, invece, versavano direttamente all’Erario.

L’esclusione dal citato meccanismo dello split paymentsi applica alle fatture emesse dopo l’entrata in vigore del D.L. e, conseguentemente, le fatture interessate sono quelle emesse a far data dal 14 luglio 2018.

Fermo restando l’entrata in vigore del provvedimento, merita di essere evidenziato come per tale disposizione potrebbero rivelarsi fatali i lavori di conversione in aula del decreto legge, in considerazione delle forti perplessità sollevate dalla Ragioneria dello Stato sulle minori entrate che l’eliminazione dello split paymentai professionisti comporta, stimato in circa 70 milioni per anno.