Il recupero dell’IRAP versata dal MMG alla luce dei risultati giurisprudenziali conseguiti e delle successive modifiche normative. I chiarimenti della Commissione Fisco FIMMG.

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Con il presente comunicato la Commissione Fisco della FIMMG intende fare chiarezza su un argomento che in questi ultimi tempi è montato alla ribalta sulla scia di talune informazioni provenienti da operatori del settore della consulenza, in merito alla vicenda IRAP, che riguarda i Medici di Medicina Generale (MMG).

E’ ormai noto ai più che, grazie all’attivismo sul fronte tributario della FIMMG, con la storica sentenza emessa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.7291/2016 relativa ad un contenzioso patrocinato dalla Commissione Fisco della FIMMG, l’attività di Medicina Generale svolta in forma associata non è più assoggettabile all’imposta sulle attività produttive (IRAP), pur nel rispetto di determinati limiti strumentali ed occupazionali.

Proprio in virtù di tale sentenza, unitamente alla novità normativa introdotta a fine 2016 dal legislatore, nella quale è stato previsto un maggior termine temporale per l’emendabilità della dichiarazione a favore del contribuente, taluni consulenti propongo attualmente nuove mirabolanti azioni tese al recupero dell’IRAP versata.

A tal proposito gioverà tuttavia specificare meglio gli aspetti tecnico-tributari della vicenda.

Nel collegato alla legge di bilancio 2017 – D.L. n. 193/2016 – è stato infatti previsto che il contribuente può rettificare la dichiarazione dei redditi, oltre che in senso sfavorevole, anche in senso favorevole, entro il termine di decadenza dell’azione di accertamento a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, ovvero entro il 31 dicembre del quarto anno (quinto anno a far data dal 1° dicembre 2017) successivo a quello nel quale è stata presentata la dichiarazione oggetto di emendamento.

Ciò comporta pertanto che laddove negli anni passati il MMG, nell’incertezza applicativa della norma relativa all’IRAP, avesse dichiarato e versato l’IRAP, senza intraprendere alcuna attività contenziosa di recupero, oggi, in considerazione del mutato quadro legislativo relativo al tributo, lo stesso potrebbe presentare una dichiarazione integrativa a suo favore per ogni anno interessato, evidenziando la NON debenza dell’IRAP e richiedendo la restituzione dell’imposta indebitamente versata.

Ancorché affascinante, però, la soluzione prospettata presenta limitati margini di applicabilità, ritenendosi fruibile unicamente dai MMG che hanno dichiarato e versato l’IRAP, tralasciando di intraprendere una qualsiasi successiva attività di recupero dell’imposta versata.

Dalla disposizione esaminata restano, conseguentemente, esclusi i MMG:

  1. che hanno dichiarato e versato l’IRAP e che, successivamente, hanno chiesto il rimborso impugnando l’eventuale rifiuto, espresso o tacito, ovvero venendosi a trovare attualmente  in uno dei gradi di giudizio previsti (Commissione Tributaria Provinciale, Regionale e ricorso in Cassazione);
  2. che non hanno dichiarato e non hanno versato l’IRAP ma che risultano accertati dall’Agenzia delle Entrate;
  3. che hanno dichiarato l’IRAP a debito, non hanno eseguito il relativo versamento e che, conseguentemente, sono stati destinatari di una cartella di pagamento volta al recupero dell’IRAP dichiarata e non versata.

Sul punto appare però doveroso segnalare che, in concomitanza dell’eventuale integrazione/modificazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente, viene a determinarsi un allungamento dei termini di accertamento a favore dell’Agenzia della Entrate.

Ricorrendo tale ipotesi, infatti, la norma – Art. 1, comma 640, lett. b) della legge n. 190/2014 – prevede che dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa decorre un nuovo termine (quinquennale) di riapertura della possibile azione di accertamento da parte dell’Agenzia, ancorché limitatamente ai soli elementi “integrati”.

Il chiarimento da parte della scrivente Commissione Fisco è parso obbligato e mosso dal precipuo intento di scongiurare illusorie promesse di recuperi di imposta che, in alcuni casi, oltre ad essere decisamente inesistenti, risultano “pericolosamente” in grado di riaprire i termini di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Commissione Fisco FIMMG