Prime osservazioni alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.45/E del 13 giugno 2008
“Preso atto dell’orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione, non è ulteriormente sostenibile la tesi interpretativa dell’assoggettamento generalizzato ad IRAP degli esercenti arti e professioni. Si intendono quindi, superare le istruzioni precedentemente fornite in contrasto con l’orientamento della Suprema corte”
Questa è la sostanziale conclusione dell’ultima pronuncia dell’Agenzia delle Entrate del 13 giugno scorso.
In altri termini, l’Agenzia ha ritenuto opportuno superare quell’atteggiamento di intransigente contrapposizione a quanto oramai i giudici della Corte di cassazione affermano da 3 anni.
Per il resto la Circolare riporta ampi stralci delle ultime sentenze con le quali i giudici hanno tentato di ricostruire, caso per caso, il requisito fondamentale per l’assoggettamento ad IRAP del lavoratore autonomo: l’esistenza o meno dell’ “autonoma organizzazione”.
In questo contesto pertanto restano confermate le ragioni di contestazione del medico di medicina generale nel sostenere la mancanza strutturale, e quindi generalizzata, dell’ “autonomia” della propria organizzazione nell’esercizio dell’attività in convenzione con il SSN. Ciò, sulla base di quelle conclusioni sancite proprio da quegli stessi giudici della Cassazione ampiamente citati e riconosciuti nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate.
Successivamente ad un più approfondito esame della Circolare ci proponiamo di evidenziare gli eventuali argomenti ad ulteriore sostegno dei ricorsi per l’ottenimento del rimborso del tributo.
Studio Gnudi
Alessandro Meloncelli