Certificati per attività sportiva non agonistica: alcuni chiarimenti

2640

Con la ripresa dell’attività scolastica si ripropone il problema del rilascio dei certificati per l’attività sportiva non agonistica e per l’attività ludico motoria. Sebbene l’obbligatorietà dei secondi sia stata abolita, alcune palestre continuano a richiederli, con una prassi discutibile, a titolo cautelativo. I primi, invece, sono obbligatori per a) Gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche; b) Coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; c) Coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. In effetti, è possibile che società sportive organizzino attività all’interno di palestre e, in questo caso, il certificato per l’attività sportiva non agonistica (non ludico motoria) diventa obbligatorio. Circa gli accertamenti necessari per il rilascio del certificato per l’attività sportiva non agonistica, si è a suo tempo espresso il comitato di esperti nominato dalla FNOMCeO prevedendo, oltre a tutte le indagini ritenute necessarie dal medico, la disponibilità almeno di un elettrocardiogramma nella documentazione clinica. Tuttavia la normativa prevede che le indicazioni della FNOMCeO, previa valutazione del Consiglio Superiore di Sanità, vengano recepite in un Decreto Ministeriale, del quale si è in attesa e che, si dice, potrebbe prevedere anche l’obbligo dell’ecg annuale per gli ultrasessantenni e per coloro che sono affetti da patologie croniche conclamate che comportino un aumentato rischio cardiovascolare, oltre ad eventuali indicazioni sulla conservazione dei referti. Le attività sportive non agonistiche ad elevato impegno cardiovascolare prevedono inoltre, per legge, l’effettuazione dello step test. E’ evidente che in ogni caso è obbligatoria l’effettuazione della visita medica con esame obiettivo e rilevazione della pressione arteriosa. I certificati per l’attività sportiva non agonistica possono essere rilasciati solo dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Il costo degli accertamenti, ovviamente, qualora non motivati da precise indicazioni cliniche indipendenti dalla certificazione, è sempre a carico del cittadino, mentre la gratuità del rilascio della stessa resta limitato ai casi previsti dal vigente ACN.