Cari Colleghi, inviamo alcuni aggiornamenti in tema di fiscalità per i Medici di Medicina Generale elaborati dalla Commissione Fisco FIMMG sulla base delle ultime novità normative.
Decreto Crescita: novità per i Medici di Medicina Generale
Il cosidetto Decreto Crescita, convertito in legge (DL 34/2019) il 27 giugno 2019, reca alcune novità utili ai Medici di Medicina Generale
Proroga dei versamenti per i contribuenti ISA
Con la legge di conversione del D.L. n. 34 del 2019 (c.d. Decreto crescita) è stata disposta la proroga dei versamenti delle imposte da dichiarazione per i contribuenti che svolgono attività interessate dai nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA ex art. 9-bis D.L. n. 50/2017).
La suddetta proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese, per i redditi prodotti in forma associata (art. 5 T.U.I.R.), nonché di quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 T.U.I.R. ) (art. 12-quinquies, comma 4, D.L. n. 34/2019).
La proroga al 30 settembre 2019 riguarderebbe:
A) I contribuenti che:
- svolgono attività per le quali sono stati approvati gli ISA indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).
B) I versamenti delle imposte:
- risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
- che scadono nel periodo dal 30 giugno 2019 al 30 settembre 2019;
La proroga, inoltre, riguarderebbe anche quei soggetti che :
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 T.U.I.R. (ad esempio, soci di società di persone, collaboratori di imprese familiari, componenti di associazioni tra artisti o professionisti, soci di società di capitali trasparenti).
Super ammoratamento
Il Decreto ha re-introdotto il Super Ammortamento, con incremento della aliquota al 30% alle seguenti condizioni: la maggiorazione può essere fruita da imprese e da esercenti arti e professioni solo per gli acquisiti, anche in leasing, di beni strumentali nuovi effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 o, a determinate condizioni fino al 30 giugno 2020. Confermata dunque al 30% l’aliquota della maggiorazione, il tetto di spesa a 2,5 milioni e l’esclusione dei veicoli aziendali. Per la nuova edizione del super ammortamento prevista dal decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) la data spartiacque è il 1° aprile 2019, ovvero nel provvedimento restano esclusi gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2019, mentre per quelli realizzati dal 1° aprile 2019, la maggiorazione non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il tetto di 2,5 milioni di euro.
Possibilità di avvalersi di dipendenti e collaboratori per i professionisti in regime forfettario
L’articolo 6 del d.L. n. 34 del 2019, stabilisce che i contribuenti che applicano il regime forfettario o che applicheranno, a partire dal 2020, il nuovo regime sostitutivo delle imposte sui redditi e dell’IRAP, e che, per l’espletamento delle loro attività, si avvalgono dell’impiego di dipendenti e collaboratori, devono effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Per l’ampiezza della nuova normativa si rimanda al presente allegato.
Premialità fiscale ed Indici Sintetici di Affidabilità (ISA)
In occasione dell’incontro istituzionale tra Agenzia delle Entrate e contribuenti tenutosi il 20 giugno u.s. e relativo alla presentazione dei nuovi ISA, che sostituiscono gli studi di settore, è emerso un importante aspetto inerente alla premialità connessa agli Indici Sintetici di Affidabilità.
Infatti, in base al punteggio raggiunto, i contribuenti possono, per esempio, essere esclusi da alcuni tipi di controlli o beneficiare della riduzione dei termini per gli accertamenti da parte del Fisco o essere esonerati dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d’imposta.
In tal senso, si ricorda che al fine di poter compensare i crediti di imposta è necessario, solitamente, ottenere un visto di conformità da parte di un professionista abilitato.
Riguardo all’esonero dall’applicazione del visto di conformità da parte dei soggetti che totalizzano un punteggio pari o superiore a 8 negli Isa applicati nella dichiarazione dei redditi 2019, relativa all’anno 2018, è stato precisato che l’esonero si applica in maniera separata, in relazione alle imposte sui redditi (Ires e Irpef) e all’Irap. Il bonus fruibile per anno è, quindi, complessivamente di 40mila euro.
Sempre con riferimento ai vari livelli di premialità e alle conseguenti classi di contribuenti che vengono formate sulla base dei punteggi ottenuti, è stato poi aggiunto che tutti quei contribuenti con punteggi superiori a 6, ma inferiori a 8, devono essere considerati come mediamente affidabili e, quindi, non a rischio selezione.
Tale circostanza assume particolare rilievo rispetto alla categoria dei Medici di Medicina Generale, per i quali, secondo le analisi preliminari svolte in sede di predisposizione degli ISA riferiti alla categoria, è emersa una buona percentuale di soggetti ammessi alla premialità, che in caso di crediti di imposta da compensare potranno usufruire dell’esonero del visto di conformità fino a 20 mila ai fini IRPEF e fino a 20 mila ai fini IRAP.
Commissione Fisco FIMMG