Fattura elettronica per i carburanti rinviata al 2019

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Fattura elettronica per i carburanti
rinviata al 2019

Slitta al 2019 l’obbligo di emissione della e-fattura per cessioni di carburanti per autotrazione, già fissato al 1° luglio. Per i prossimi sei mesi, quindi, sarà ancora possibile utilizzare la scheda carburanti, ma per detrarre l’IVA e dedurre la spesa, resta indispensabile l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili. È quanto prevede il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2018. Il rinvio al 2019 non si estende agli
acquisti di carburanti effettuati dai consumers: dal 1° luglio continueranno ad essere esonerati dall’obbligo di certificazione fiscale mediante scontrino o ricevuta fiscale, con obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
Fuori dalla proroga anche le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito degli appalti pubblici. Il settore dei carburanti è stato oggetto di numerosi interventi normativi ad opera della legge di Bilancio 2018, finalizzati a prevenire e a contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi IVA.
È probabilmente per questa ragione che il legislatore aveva deciso di anticipare al 1° luglio 2018, rispetto alla decorrenza del 1° gennaio 2019 prevista per la generalità delle operazioni verso i “privati”, il nuovo obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di benzina e di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per autotrazione, oltre che per talune prestazioni effettuate nell’ambito degli appalti pubblici.
Le incertezze degli operatori non sono venute del tutto meno nonostante gli apprezzabili sforzi dell’Agenzia delle Entrate, che con il provvedimento n. 89757 e la circolare n. 8, entrambi del 30 aprile 2018, ha fornito le relative istruzioni operative e i primi chiarimenti in tempi utili per garantire il rispetto del termine di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente a proposito dell’efficacia temporale delle norme tributarie.

Come evidenziato da Confindustria nella nota di aggiornamento dell’8 giugno 2018, è indubbio che un adempimento di tale portata innovativa richieda un periodo ben più ampio per l’implementazione e per consentire ai soggetti coinvolti di applicarlo in condizioni di certezza, nel rispetto delle indicazioni rese. Inoltre, non si può ignorare come, nonostante le precisazioni fornite, residuino alcune criticità interpretative che, al momento, non hanno trovato soluzione e che, verosimilmente, potranno essere affrontate nei primi mesi di applicazione della nuova disciplina.
In quest’ottica, si giustifica senz’altro la proroga al 1° gennaio 2019 dell’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti, disposta dal Consiglio dei Ministri con decreto legge del 27 giugno 2018.

Disapplicazione delle sanzioni
Di qui a fine anno, l’Amministrazione finanziaria dovrà, pertanto, risolvere gli aspetti dubbi che da più parti sono stati sollevati e valutare l’opportunità di prendere in considerazione l’eventuale disapplicazione delle sanzioni per i comportamenti difformi tenuti dagli operatori nella fase iniziale del nuovo obbligo.
La disapplicazione delle sanzioni sarebbe una misura sicuramente necessaria per coloro che
non intendessero avvalersi della proroga, documentando l’acquisto dei carburanti, già da luglio, mediante fattura elettronica, anziché attraverso la tenuta della scheda carburante, abolita in via definitiva dal prossimo anno.
Resta fermi l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciati
In ogni caso, ai fini della detraibilità dell’IVA e della deduzione della spesa, da luglio sarà
indispensabile l’utilizzo di mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, oltre alla
tenuta della scheda carburante per chi decidesse di avvalersi del differimento dell’obbligo
della fattura elettronica.
Come previsto dal provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018, assumono rilevanza tutti i mezzi di pagamento esistenti diversi dal denaro contante. Non solo, quindi, gli assegni, bancari e postali, circolari e non, i vaglia cambiari e postali, ma anche i mezzi di pagamento elettronici, come l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale e il bollettino postale, oltre alle carte di debito e di credito.

Cessioni a consumers
Il rinvio al 1° gennaio 2019 non si estende, invece, agli acquisti di carburanti per autotrazioni effettuati in veste di “privati consumatori”, che dal 1° luglio 2018 continueranno ad essere esonerati dall’obbligo di certificazione fiscale mediante scontrino o ricevuta fiscale, ma l’esercente l’impianto di distribuzione sarà obbligato alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
In fase di prima applicazione, tale adempimento, con provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018, è stato limitato alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motore effettuate dagli operatori che gestiscono impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione, in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self-service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatori di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.
Con un successivo provvedimento, l’adempimento sarà progressivamente esteso, sino al
termine del 1° gennaio 2020, a tutte le ulteriori categorie di soggetti passivi che effettuano
cessioni di carburanti.

Subappaltatori fuori dalla proroga

Restano escluse dalla proroga disposta dal Consiglio dei Ministri anche le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti nell’ambito degli appalti pubblici, pur residuando numerose incertezze in merito all’individuazione dell’ambito oggettivo di applicazione della fatturazione elettronica, non essendo ad esempio chiaro – nonostante le prime indicazioni
dell’Amministrazione – cosa s’intenda esattamente per “filiera delle imprese”.